Adempimenti

Competenze separate tra Inps e Comuni per la verifica dei requisiti di accesso al sostegno all’inclusione attiva

di Antonio Carlo Scacco

All'indomani dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto 26 maggio 2016, l'Inps con la circolare 133/2016 detta le istruzioni operative per l'accesso al sostegno all’inclusione attiva (Sia).

Sul palcoscenico del Sia saranno tre i principali attori a essere coinvolti, con ruoli e compiti differenti: il Comune, l'istituto previdenziale e il gestore del servizio, che assicurerà la gestione delle carte prepagate. Le domande potranno essere presentate ai Comuni già dal 2 settembre.

Il richiedente dovrà essere cittadino italiano o comunitario titolare di un diritto di soggiorno (o familiare di cittadino italiano o comunitario), ovvero straniero in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Dovrà inoltre essere residente in Italia da almeno due anni. L'accertamento di questi requisiti, inclusa la verifica del mancato possesso da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare di veicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti (3 anni se di cilindrata superiore a 1300 centimetri cubi), sono di competenza del Comune.

L'Inps, dal suo canto, dovrà invece verificare la sussistenza degli altri requisiti familiari (presenza di almeno un componente con età inferiore a 18 anni, oppure un disabile con genitore, ovvero una donna in stato di gravidanza) e reddituali (Isee minore o uguale a 3mila euro, assenza di eventuali trattamenti economici superiori a 600 euro o prestazioni integrative del reddito - per esempio Naspi - a favore di qualsiasi componente il nucleo). Fondamentale sarà la «valutazione multidimensionale del bisogno» riferita all'intero nucleo familiare che l'Inps, nella propria circolare, articola nel seguente modo:

a. carichi familiari, come risultanti nella Dsu: valore massimo 65 punti, così attribuiti:
• nucleo familiare con due figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti, elevati a 20 nel caso di tre figli e 25 nel caso di quattro o più figli;
• nucleo familiare in cui l'età di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
•nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti;
•nucleo familiare con uno o più componenti in condizione di accertata disabilità grave: 5 punti;
•nucleo familiare con uno o più componenti in condizione di accertata non autosufficienza: 10 punti;

b. condizione economica: valore massimo 25 punti (al valore massimo di 25 punti si sottrae il valore dell'Isee, diviso per 120);

c. condizione lavorativa: valore massimo 10 punti, così attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato di disoccupazione.

Per ricevere il sussidio sarà necessario un punteggio complessivo pari o superiore a 45 (tra carichi familiari, condizione economica e lavorativa).

Il beneficio, reso disponibile ogni due mesi sotto forma di accredito sulla Carta Sia, varia tra gli 80 e i 400 euro mensili a seconda della numerosità del nucleo familiare. Saranno disponibili complessivamente 750 milioni di euro per il corrente anno.

La fruizione del beneficio è inoltre subordinata alla condizionalità della sottoscrizione del progetto di presa in carico, una sorta di accordo predisposto dal Comune finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con il quale, una volta firmato, il richiedente e i suoi familiari assumono l'obbligo di porre in essere determinati comportamenti: ad esempio ricercare attivamente un lavoro, iniziative formative. La ripetuta inosservanza dell'accordo può determinare la revoca del beneficio concesso.

Eventuali dinieghi circa le domande presentate potranno essere chiariti dagli interessati direttamente presso i Comuni (i quali potranno eventualmente chiedere lumi all'Inps) o direttamente all'istituto previdenziale, utilizzando il contact center multicanale o, in alternativa, il canale web “Inps risponde” (ma sono allo studio ulteriore forme di comunicazione).

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