L'esperto rispondeAdempimenti

Omessa o infedele registrazione LUL

di Imbriaci Silvano

La domanda

Si richiede se il mancato assoggettamento a previdenziale dei contributi dovuti alla cassa edile a titolo di mutalizzazione per malattia ed infortuni sia sanzionabile oltre che come evasione contributiva anche ai sensi dell’art. 39 d.l. 112/2008. A nostro avviso stando il tenore letterale della norma che richiama esplicitamente il comma 1 e 2 “l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali” la sanzione applicabile è solo quella per evasione contributiva.

Ai sensi del d.lgs. n. 314/1997 le somme versate alle Casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15% del loro ammontare. Dunque la retribuzione imponibile, per quanto riguarda i contributi alla cassa edile, aumenta in modo proporzionale, per intero nel caso di FGN, nella misura del 15% negli altri casi. L’assoggettamento a contribuzione di queste somme ne determina l’applicazione delle somme aggiuntive (in questo caso nella forma dell’evasione) in caso di omesso versamento. Occorre allora verificare se tale inadempimento possa integrare gli estremi di un qualche illecito amministrativo. L’omesso accantonamento delle somme a titolo di gratifica natalizia e ferie è punito dall’art. 13 del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (che ha sostituito l’art. 8 della l. n. 741/1959: inosservanza dei trattamenti minimi inderogabili) con la sanzione da euro 125 ad euro 770 (fino a 5 lavoratori) e da euro 770 ad euro 5.160 (più di cinque lavoratori). Diverso è il discorso per i contributi alla CE. Gli illeciti previsti dall’art. 39 del d.l. n. 112/2008 consistono invece nella violazione degli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, il comma 2 dell’art. 39 prevede che nel libro unico del lavoro debbano essere annotate le dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le detrazioni e le prestazioni ricevute da enti ed istituti previdenziali. Il comma 7 sanziona l’omessa o infedele registrazione (di tali dati) che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali. Se consideriamo che l’omessa o infedele registrazione, per integrare l’illecito amministrativo, deve tradursi in differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, il Ministero del Lavoro (circolare n. 2/2012) ha precisato che il presupposto della punibilità consiste nel fatto che i dati riportati sul Libro siano quantitativamente o qualitativamente diversi da quella che è stata l’effettiva prestazione lavorativa resa o l’effettivo compenso elargito (es. “fuori busta”, o indicazione di ore diverse da quelle effettivamente lavorate). Non sarà invece applicabile la sanzione tutte le volte in cui le somme erogate al lavoratore siano effettivamente quelle indicate nel LUL. Nel caso di mancato versamento di contribuzione alla Cassa edile a titolo di mutualizzazione, dal momento che tale inosservanza, pur determinando una variazione dell’imponibile contributivo non pare tradursi direttamente in una minore dazione di denaro a favore del lavoratore, probabilmente non sono integrati gli estremi della omessa o infedele registrazione.

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