Adempimenti

Collocamento mirato, le istruzioni operative per la gestione degli esoneri

di Paola Sanna

Con nota n. 5113 del 26 luglio 2016 il ministero del Lavoro ha fornito le attese istruzioni operative per una corretta gestione dell'istituto dell'esonero in materia di collocamento mirato.
Si ricorda infatti che in relazione a quanto previsto dalla disciplina in materia di esoneri legata alla legge 68/1999, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni
- che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille,
- possono autocertificare l'esonero dall'obbligo,
- versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
- un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
La nuova modifica introdotta dall'articolo 5 del Dlgs 151/2015 ha previsto che i requisiti per la richiesta dell'esonero siano legati alla elevata natura del rischio a cui i lavoratori sono soggetti (tasso di tariffa almeno pari o superiore al 60 per mille), unitamente alla necessità di produrre un'autocertificazione che attesti il diritto alla fruizione dell'istituto dell'esonero.

L'autocertificazione
Per poter aderire all'esonero i datori di lavoro privato e gli enti pubblici economici con addetti impiegati in lavorazioni a rischio elevato, devono provvedere alla compilazione di un apposito modello, da gestire in via telematica attraverso la Banca dati del collocamento mirato, disponibile accedendo alla procedura sul portale del Ministero con le credenziali di Clicklavoro. Una diversa modalità di richiesta - precisa ora il Ministero - non legittima la fruizione dell'esonero in argomento.

I limiti sulla quota di esonero
Una parte assai delicata dell'intera disciplina che riguarda l'istituto dell'esonero è quella che permette di ricostruire il limite massimo di esonero spettante e nella nota il ministero fornisce dettagliate istruzioni per raffrontare in modo adeguato al quota di riserva con la quota netta.

Il versamento del contributo
La parte più attesa dagli operatori è senz'altro quella che indica con quali modalità debba essere versato il contributo esonerativo. Il ministero precisa dunque quanto segue:
- il versamento va eseguito tramite bonifico bancario ordinario,
- sul capitolo 2573/15 Capo 27
- con codice IBAN IT04A0100003245348027257315
- intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Variazioni della quota di esonero
Un altro aspetto importante che il ministero ha valutato è quello relativo alle variazioni intervenute successivamente alla data rispetto alla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero e prima del termine previsto per la presentazione dell'autocertificazione. In queste fattispecie, l'azienda è tenuta a ripresentare entro il prossimo 31 luglio l'autocertificazione indicando la quota di esonero in diminuzione ovvero in aumento ed entro lo stesso termine, va versata l'eventuale differenza di contribuzione dovuta.

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