Adempimenti

Modello 730-4: possibile lo slittamento in agosto dei conguagli in busta paga

di Cristian Callegaro

Come successo l'anno scorso, per effetto della proroga – disposta dal Dpcm 24 maggio 2016 - dal 7 al 22 luglio 2016 del termine per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei modelli 730 e dei relativi risultati contabili (modelli 730-4), da parte dei Caf e dei professionisti abilitati, e del consequenziale posticipo (al 1° agosto 2016) del termine per l'invio ai sostituti d'imposta, da parte dell'Agenzia, dei modelli 730-4, anche per l'anno in corso si potrebbero verificare delle difficoltà sotto il profilo operativo, da parte degli stessi sostituti, riguardo il rispetto dei termini per l'espletamento delle operazioni di conguaglio in busta paga.

L'articolo 19 del decreto ministeriale 164/1999, così come modificato dall'articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b, del decreto legge 207/2008, stabilisce, infatti, che i sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio.
Tuttavia, lo slittamento al 1° agosto 2016 (dieci giorni dal ricevimento dei dati) del termine per l'invio ai sostituti d'imposta, da parte dell'agenzia delle Entrate, dei modelli 730-4 potrebbe generare, a carico degli stessi sostituti, delle difficoltà operative riguardo l'effettuazione delle operazioni di conguaglio in sede di elaborazione delle retribuzioni di luglio.

In tali ipotesi, si ritiene che i sostituti d'imposta siano legittimati a dare inizio alle operazioni di conguaglio in coincidenza dell'elaborazione delle retribuzioni riferite alla mensilità di agosto, senza aggravio in termine di interessi o sanzioni. Attraverso la circolare 14/E del 9 maggio 2013, infatti, l'agenzia delle Entrate prevede che «i sostituti d'imposta effettuano i conguagli a partire alle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati».

Ancora, la stessa circolare stabilisce che «se il sostituto riceve un modello 730-4 (…) oltre il termine utile per effettuare il conguaglio sulla retribuzione di competenza del mese di luglio, effettua il conguaglio il primo mese utile senza applicazione di interessi sulle eventuali somme a debito». Ciò sarà possibile per i conguagli sia delle somme a debito sia di quelle a credito.

Nell'ipotesi di conguaglio a debito, inoltre, la circolare 122/1999 prevede che in caso di richiesta da parte del contribuente di rateazione delle somme a debito, può accadere che il sostituto d'imposta non riesca a rispettare la scelta del contribuente circa il numero di rate prescelto: in tal caso il sostituto d'imposta dovrà ripartire le somme a debito in un numero di rate che, da una parte sia il più vicino a quello scelto dal contribuente, e dall'altra consenta di rispettare il termine per l'effettuazione delle operazioni (corrispondente al versamento delle ritenute operate nel mese di novembre). In ogni caso, non sono dovuti gli interessi sulla prima rata.

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