Adempimenti

Calcolo e modalità operative per la riduzione contributiva

di Josef Tschöll

L'Inps nel messaggio n. 3358/2016 rinvia per le modalità di determinazione della riduzione contributiva alla propria circolare n. 52/2016, confermando così sostanzialmente quanto già chiarito negli anni passati. L'istituto previdenziale avverte inoltre che procederà a conguaglio o recupero qualora il decreto interministeriale dovesse modificare la misura del beneficio.
L'agevolazione è calcolata sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e compete per il periodo da gennaio a dicembre 2016. Secondo l'Inps è esclusa dal beneficio anche la parte di contributo a carico del datore di lavoro che è destinato alla formazione. Si tratta del contributo integrativo, pari allo 0,30%, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, introdotto dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato edile), dal 1° gennaio 2016 (“nettizzate” in base alle riduzioni previste dall'articolo 120, commi 1 e 2, della L. n. 388/2000 e articolo 1, commi 361 e 362, della L. n. 266/2005). Dal 2008 il calcolo si è complicato ulteriormente perché dalla percentuale sulla quale viene effettuato il calcolo della riduzione contributiva vanno anche escluse le misure compensative previste per il trasferimento del Tfr ai fondi di previdenza complementare oppure al Fondo Tesoreria. Si tratta del contributo al fondo garanzia per il Tfr, pari allo 0,20%, e della contribuzione minore (riduzione degli oneri impropri), pari allo 0,28% (dall'anno 2014). La riduzione delle misure compensative si applica nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo Tesoreria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©