Adempimenti

L’Inps riepiloga la disciplina del Fis

di Antonio Carlo Scacco

Nella corposa circolare n. 176 del 9 settembre l'Inps riepiloga la disciplina del Fondo di integrazione salariale (Fis) alla luce delle novità normative e amministrative intervenute, chiarendone al contempo taluni importanti aspetti applicativi. Il Fis, previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 148/2015 (attuativo del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali nel quadro del Jobs Act) eredita, ampliandole, le vecchie funzioni svolte fino al 31 dicembre 2015 dal Fondo di solidarietà residuale (Fsr), introdotto dalla legge Fornero (l. 92/2012). Peraltro già la legge 662/1996 aveva previsto Fondi di solidarietà demandati alla libera iniziativa delle parti sociali, generalmente investiti di funzioni di sostegno al reddito connesse a situazioni di ristrutturazione o esubero in taluni settori economici. La riforma Fornero ne ha accentuato il carattere vincolistico, imponendo l'obbligo di istituire i fondi per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, e prevedendo, in caso di mancata istituzione, la riconduzione dei soggetti interessati al predetto Fondo di solidarietà residuale (donde il nome). Quest'ultimo ha continuato ad operare, fino alla data indicata, nei riguardi dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non soggetti a Cig o Cigs e privi di fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi. Il citato decreto legislativo aveva previsto (articolo 29, comma 1) la ridenominazione del Fsr in Fondo di integrazione salariale a partire dal 1° gennaio del corrente anno, prevedendone altresì l'adeguamento alla nuova normativa con uno specifico intervento regolamentare, successivamente concretizzato con decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016. Peraltro, già nelle more dell'adozione del decreto, il Ministero (note prot. n. 203 del 14 gennaio e prot. n. 998 del 18 gennaio 2016) e l'Inps (circolare 22/2016) avevano già dato delle prime indicazioni operative per gestire la transizione.

Campo applicativo
Il campo applicativo dell'attuale Fis risulta decisamente ampliato rispetto al precedente Fsr. Vi rientrano infatti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (soglia dimensionale) non ricompresi nella disciplina Cig/Cigs e non destinatari di appositi accordi per l'istituzione di fondi di solidarietà bilaterali/alternativi. Compito del Fondo è quello di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Precisa la circolare 176 che la soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente: si computano lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time concorrono in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, mentre gli intermittenti si computano in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. Una precisazione importante concerne il computo nel semestre degli eventuali periodi di sosta e/o sospensione stagionale ai fini della determinazione della media e della eventuale fluttuazione dell'obbligo contributivo dovuto alla variazione del requisito occupazionale nel semestre (per le unità occupate in più o fino a cinque dipendenti). In tal caso, precisa l'Inps, l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati mediamente più di cinque dipendenti, mentre non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, sempre mediamente, fino a cinque dipendenti.

Prestazioni
Il Fis eroga due tipologie di prestazioni: l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario. I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo del 5,84 per cento. Destinatari sono i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti professionalizzanti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, con una anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione (art. 39 dlgs 148/2015). Per giornate di “effettivo lavoro” si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria, compresi i periodi di sospensione lavorativa derivanti da ferie, festività e infortuni e quelli di astensione per maternità obbligatoria (circ Minlav 24/2015 e Inps 197/2015). La circolare Inps 176 in proposito precisa che si computano come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell'orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro. Una precisazione importante concerne il caso del trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile: ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell'anzianità dei 90 giorni si calcola anche il periodo maturato presso il cedente.
In ogni caso il Fis è tenuto all'obbligo del pareggio di bilancio, il che significa che non può erogare prestazioni in mancanza di disponibilità. A tal fine si prevede uno specifico tetto aziendale in base al quale le prestazioni garantite a ciascun datore saranno determinate, a regime, in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a suo favore. Come si è detto il tetto aziendale sarà pienamente operativo solo a partire dal 2022: fino ad allora è previsto un regime transitorio più favorevole al datore.
Al Fis si applicano le regole e i termini vigenti per le prestazioni della cassa integrazione guadagni. Ferma restando l'anticipazione da parte dell'impresa ed il successivo conguaglio/rimborso da parte dell'Inps, l'azienda ha tempo sei mesi (a pena di decadenza) per chiedere il rimborso o effettuare il conguaglio della prestazione. Il termine decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. La sede Inps competente può autorizzare il pagamento diretto in caso di serie e documentate difficoltà finanziare dell'impresa.

L'assegno di solidarietà
L'assegno di solidarietà è garantito: per eventi di riduzione di attività lavorativa occorsi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti; per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fsr perché non organizzati in forma di impresa; infine per eventi di riduzione di attività lavorativa, intervenuti dal 1° luglio 2016, per i dipendenti di datori che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario non può essere superiore al 70% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarietà è stipulato. La riduzione dell'attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'assegno è garantito per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Dal 5 maggio scorso è disponibile la procedura per l'invio on-line delle istanze di accesso all'assegno di solidarietà (messaggio Inps 1986/2016). La domanda, da presentare entro sette giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale, è disponibile nel portale www.inps.it, Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”. Il datore è tenuto ad allegare l'accordo collettivo aziendale e l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti la qualifica, l'orario contrattuale ed altre informazioni reperibili nell'area download della procedura. La prestazione erogabile al lavoratore è stabilita automaticamente dalla procedura sulla base dei dati forniti, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell'attività lavorativa (che dovranno essere fornite nella fase d'invio on-line della domanda).

L'assegno ordinario
L'assegno ordinario è garantito per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016 in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
La durata massima è di 26 settimane in un biennio mobile per le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in materia di Cig, escluse le intemperie stagionali, e Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Al fine della verifica del biennio mobile, precisa la circolare 176, si computano 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario; se in tale arco temporale sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. La domanda per l'assegno ordinario deve essere presentata in via telematica (il percorso da seguire sul portale Inps è quello precedentemente veduto) non prima di 30 e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa (termini ordinatori).

Contribuzione
L'aliquota di finanziamento è fissata allo 0,65 % per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e allo 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti (in entrambi i casi due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore). In caso di ricorso alle prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, il datore di lavoro versa un contributo addizionale pari al 4 per cento della retribuzione perduta. Durante la erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà, il fondo di integrazione salariale versa alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.

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