Adempimenti

Per il mutuo vitalizio ipotecario si può ipotecare anche un immobile dove non si risiede

di Antonio Carlo Scacco

L'immobile da ipotecare per ottenere il prestito vitalizio non deve essere necessariamente quello dove il mutuatario abbia stabilito la residenza ma è sufficiente che abbia la destinazione urbanistica di civile abitazione: è uno degli importanti chiarimenti contenuti nelle Faq diffuse dal Mise sul proprio sito riguardo agli aspetti applicativi del prestito ipotecario vitalizio (Piv).

Il Piv, rivitalizzato ultimamente dalla legge 44/2015 e dal successivo decreto attuativo Mise, numero 226 del 22 dicembre 2015, è una particolare forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali che consente al proprietario immobiliare (ma anche al titolare della sola nuda proprietà), che abbia superato i 60 anni di età, di monetizzare il proprio bene offrendo quest'ultimo a garanzia del finanziamento ricevuto (anche erogabile in tranche successive, secondo le precisazioni del Mise).

Il beneficiario potrà così destinare le nuove disponibilità liquide agli scopi più disparati: non ultimo, essendo il Piv destinato a persone ormai prossime alla pensione, quello di costituire una valida alternativa all'anticipo pensionistico (Ape). Rispetto alla nuda proprietà, che persegue fini similari, i vantaggi sono molteplici: con il Piv il mutuatario mantiene in vita la proprietà dell'immobile e il diritto di abitazione, non deve restituire il prestito in vita e, al momento del decesso, gli eredi conservano la facoltà di riscattarlo estinguendo il debito contratto dal titolare (in alternativa possono consentire al soggetto finanziatore di procedere alla vendita dell'immobile, il cui ricavato servirà a coprire il debito, rimanendo di loro pertinenza le eventuali somme eccedenti).

Importanti chiarimenti sono contenuti nelle Faq circa i soggetti richiedenti: se si tratta di persone coniugate o conviventi more uxorio da almeno 5 anni nell'immobile, il contratto di finanziamento deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l'immobile è di proprietà di uno solo di essi, ma anche l'altro partner deve aver compiuto 60 anni di età. A tale proposito, si legge sempre nelle Faq ministeriali, ai fini della disciplina del Piv le previsioni dettate per i coniugi si applicano anche alle unioni civili. Inoltre, fino all'intervenuto divorzio, anche il soggetto finanziato e legalmente separato risulta essere ancora coniugato. Infine un chiarimento circa la natura della polizza assicurativa sull'immobile acquistabile dal mutuatario (articolo 2, comma 5, del decreto ministeriale): è sufficiente copra i soli rischi relativi allo scoppio e all'incendio, in linea con le analoghe disposizioni prudenziali previste per i mutui ipotecari.

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