Adempimenti

Artigiani e commercianti e recupero dei contributi eccedenti il reddito minimale

di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti vengono forniti dall'Inps in merito agli artigiani e commercianti per quanto concerne il recupero dei contributi a percentuale eccedenti il reddito minimale.
Vengono diramati con messaggio 15 novembre 2016, n. 4587, con il quale viene ricordato che l'accertamento dei contributi Ivs a percentuale/eccedente il minimale per gli iscritti in esame, è disciplinata dall'articolo 1 del Dlgs n. 462/1997 e dall'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 241/1997.

Viene ricordato che dalla dichiarazione Unico 1999 relativa ai redditi 1998 l'agenzia delle Entrate svolge un'azione di controllo sui dati denunciati dai contribuenti effettuando la cosiddetta "liquidazione", e provvedendo a notificare al contribuente una "comunicazione di irregolarità" (Cir) nei casi in cui emergano contributi a % Ivs non dichiarati, oppure dovuti in misura maggiore rispetto al dichiarato. Dopo la liquidazione dei modelli Unico relativi ai redditi di un anno, il Fisco invia all'Inps, di regola nel corso del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per prelevare i dati necessari per aggiornare gli archivi di gestione degli artigiani e commercianti caricando i redditi d'impresa pervenuti. L'informazione circa il reddito da assoggettare a contribuzione viene prelevata dal quadro RR, se compilato, oppure tramite consultazione dei redditi d'impresa presenti nei vari quadri dell'Unico PF, secondo i criteri di calcolo indicati annualmente dall'Inps.

Poi l'agenzia delle Entrate provvede a trasmettere, per i contribuenti che hanno compilato il quadro RR, gli esiti del controllo automatizzato ex articolo 36 bis riferiti a comunicazioni (Cir) notificate l'anno precedente. Nel tracciato di trasmissione degli esiti viene indicato il numero della comunicazione (Cir), la relativa data di notifica e il contributo accertato in base al controllo automatico; viene indicato, altresì, se il contributo è stato pagato, se è inserito in un piano di rateazione ovvero se dovrà essere oggetto di recupero. Con la stessa trasmissione l'Agenzia dà notizia delle decadenze dalle rateazioni relativamente agli esiti dei controlli automatici ex articolo 36 bis degli anni precedenti.

Con messaggio di fine anno 2015 l'Inps informava le sedi territoriali della formazione centralizzata degli avvisi di addebito da esiti 36bis relativi sia a Cir notificate nel corso del 2014, sia a rateazioni decadute riguardanti contribuzione dovuta per anni precedenti. Veniva anche segnalato che le partite oggetto di infasamento sarebbero state quelle per le quali l'importo da recuperare comunicato dal Fisco coincideva con il credito risultante dagli archivi dell'Inps. L'avviso di addebito emesso riportava come riferimenti il numero e la data di notifica della comunicazione emessa dall'agenzia delle Entrate. La suddetta attività centralizzata verrà effettuata ogni anno. Sono rimasti esclusi dalla formazione centralizzata dell'avviso di addebito i crediti non coincidenti (a causa, per esempio, di diversa imposizione, di mancanza di anzianità contributiva, di presenza di crediti su anni precedenti da portare in auto conguaglio) e i crediti relativi ai soggetti che hanno omesso di compilare nell'Unico PF il quadro RR relativo alla contribuzione previdenziale. Tali crediti dovranno essere oggetto di un atto di accertamento emesso dall'Inps denominato "comunicazione di debito".

In seguito a verifica dei redditi d'impresa, l'Inps comunicherà al contribuente l'accertamento di un debito a titolo di contributi e/o sanzioni.

Tali crediti sono quelli derivanti dai crediti per contributi a percentuale/eccedenti il minimale che non sono stati oggetto di precedenti avvisi bonari notificati e che non risultano inseriti in dilazioni amministrative in corso o in avvisi di addebito, nonchè dai crediti per cui il Fisco ha trasmesso notizia della decadenza della rateazione.

Per l'interruzione dei termini prescrizionali deve essere anche presa in considerazione la data di notifica della Cir e le rate della dilazione interrotta.

A partire dall'anno di imposta 2013, l'archivio verrà incrementato dei nuovi crediti solo dopo aver elaborato gli esiti del controllo ex 36 bis ed aver formato, a livello centrale, gli avvisi di addebito con i criteri precedentemente esposti.

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