Adempimenti

Il calendario delle scadenze 2017

di Paola Sanna

Con circolare Inail 575 del 12 gennaio 2017 l'Istituto, come di consueto, ha provveduto a fornire le note operative per la definizione dell'autoliquidazione del premio Inail, con pagamento del saldo riferito all'annualità 2016 e dell'acconto per l'anno 2017.

E' opportuno segnalare che sul sito dell'Inail è a disposizione dell'utenza la Guida all'autoliquidazione nella versione aggiornata, ed in questa sede si evidenziano solo le scadenze dei singoli adempimenti.

16 febbraio 2017: entro questa data, le aziende devono provvedere al versamento del premio Inail dovuto a titolo di saldo 2016 e anticipo 2017; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero può essere rateizzato. In presenza di rateazione, entro il 16 febbraio, viene versata la prima delle quattro rate dovute, senza alcun onere aggiuntivo;

16 febbraio 2017: entro questa data, attraverso il canale telematico, va inoltrata all'Inail la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e la motivazione che la legittima;

28 febbraio 2017: entro questa data i datori di lavoro titolari di PAT devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni in via esclusivamente telematica; analogo adempimento deve essere eseguito anche dalle aziende titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), che utilizzeranno il nuovo servizio on line denominato “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.

16 maggio 2017: entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale deve provvedere al versamento della seconda rata, maggiorata dell'interesse di rateazione calcolato applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00134110.

16 giugno 2017: i datori di lavoro titolari di PAT avviata nel mese di dicembre 2016, non essendo di norma in possesso dei dati utili per effettuare l'autoliquidazione nei termini previsti, possono spostare l'adempimento di autoliquidazione al 16 giugno 2017 ed entro la stessa data provvedono al pagamento di quanto dovuto a saldo ovvero con modalità rateizzata, a titolo di prima e seconda rata.

21 agosto 2017: entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale deve provvedere al versamento della terza rata, maggiorata dell'interesse di rateazione calcolato applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00272740. Entro questa stessa data, il datore di lavoro che ha autoliquidato entro il 16 giugno 2017 ed ha scelto la rateazione, provvede al versamento della terza rata, maggiorando quanto dovuto degli interessi calcolati con il coefficiente 0,00091918.

16 novembre 2017: entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale deve provvedere al versamento della quarta ed ultima rata, maggiorata dell'interesse di rateazione calcolato applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00411370. Entro questa stessa data, il datore di lavoro che ha autoliquidato entro il 16 giugno 2017 ed ha scelto la rateazione, provvede al versamento della quarta ed ultima rata, maggiorando quanto dovuto degli interessi calcolati con il coefficiente 0,00230548.

Le scadenze sospese: per effetto della sospensione degli adempimenti per gli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, l'INAIL recepisce che le due sospensioni operano per gli adempimenti in scadenza rispettivamente nel periodo 26 agosto 2016-30 settembre 2017 e 26 ottobre 2016-30 settembre 2017. Per quanto riguarda i comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la sospensione è subordinata alla trasmissione via pec agli Istituti interessati della dichiarazione di inagibilità. Tanto premesso, nella circolare citata l'INAIL precisa che la sospensione coinvolge le seguenti scadenze:
• 16.2.2017, per il versamento del premio in unica soluzione e l'eventuale richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte;
• 28.2.2017, per l'invio della denuncia annuale delle retribuzioni.

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