Adempimenti

Via libera per le richieste di assegno ordinario al Fondo di solidarietà del Trentino

di Paola Sanna

Il Fondo di solidarietà del Trentino è il fondo di solidarietà territoriale intersettoriale istituito per la Provincia autonoma di Trento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 148/2015, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative.

È opportuno evidenziare che l'accordo collettivo provinciale istitutivo del fondo è stato stipulato il 21 dicembre 2015 tra Confindustria Trento, Confcommercio imprese per l'Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione albergatori ed imprese turistiche, Federazione trentina della cooperazione, Confprofessioni, e Cgil, Cisl, Uil del Trentino; non è invece stato sottoscritto dalla sede territoriale di Confartigianato che aderisce ad altro fondo con analoghe finalità.

Con il messaggio 327 del 24 gennaio 2017 l'Inps ha illustrato le modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.

La finalità del fondo
Il Fondo di solidarietà del Trentino ha lo scopo di assicurare al personale dei datori di lavoro privati che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate in provincia di Trento, e non rientranti nel campo di applicazione della Cig o dei fondi di solidarietà bilaterali, una serie di interventi a tutela del reddito in presenza di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, ovvero in ipotesi di agevolazione all'esodo, ovvero di finanziamento di programmi formativi di riqualificazione dei lavoratori.

Le modalità di presentazione dell'assegno ordinario
I primi chiarimenti operativi circa istituzione e funzionamento dello stesso sono stati diffusi dall'Inps con la circolare 197/2016. Ora, con il messaggio 327 del 24 gennaio 2017, sono state rese note le modalità di presentazione dell'assegno ordinario, a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa Cigo.

Termini di presentazione
La domanda di accesso all'assegno ordinario, deve essere presentata alla sede Inps di Trento
• non prima di 30 giorni e
• non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,
• esclusivamente in via telematica.
I termini hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto comporta uno slittamento del termine di decorrenza, ovvero la non ricezione della domanda se inviata con eccessivo anticipo.
Poichè l'operatività dei fondi è subordinata alla nomina del Comitato amministratore - che nel caso del Fondo di solidarietà del trentino è avvenuta in data 27 settembre 2016 - è da questa data che le domande di assegno ordinario sono considerate valide.

La novità
Tanto premesso, il periodo intercorrente tra il 27 settembre 2016 e il 24 gennaio 2017 (data di pubblicazione del messaggio 327) viene neutralizzato con la conseguenza che, per gli eventi di sospensione rientranti in questo periodo, la decorrenza dei 15 giorni utili è il 24 gennaio 2017.
Per gli eventi verificatisi dal 25 gennaio 2017 in poi, il termine di decorrenza del 15 giorni coincide invece con la data di inizio dell'evento che da titolo all'assegno ordinario.

La domanda telematica
Nel portale Inps, in corrispondenza dei Servizi OnLine, tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Cig e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà” è disponibile il modello di richiesta telematica di assegno ordinario.
È altresì necessario allegare alla domanda telematica:
• la comunicazione preventiva, il verbale di esame congiunto o l'accordo sindacale;
• il file in formato .Csv, reperibile nell'area download della procedura, contenente l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva;
• la relazione tecnica dettagliata per le causali della Cigo e la scheda causale in caso di Cigs;
• autocertificazione attestante sia l'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità, sia il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva.

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