Adempimenti

Invio della certificazione unica entro il 31 luglio se non contiene dati per il 730 precompilato

di Gian Paolo Ranocchi

Applicazione retroattiva delle nuove e più favorevoli regole varate con il Dl 193/2016 in tema di correzioni dei visti infedeli apposti sui modelli 730. Confermato, anche quest’anno, che non vi è nessun obbligo di invio entro il 7 marzo delle certificazioni uniche relative a redditi di lavoro autonomo e di impresa. Sono questi alcuni dei chiarimenti ufficializzati ieri dalle Entrate nel corso di Telefisco 2017.

I modelli 730 inviati da Caf e professionisti abilitati devono essere corredati da visto di conformità a garanzia della positiva effettuazione dei controlli che sarebbero ordinariamente a carico delle Entrate in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73. In base all’articolo 39, comma 1 del Dlgs 241/1997, se il visto in sede di controllo si rivela infedele, l’intermediario risponde personalmente non solo della sanzione amministrativa ma anche dell’imposta e degli interessi che sarebbero invece ordinariamente dovute dal contribuente.

L’articolo 7-quater, comma 48 del Dl 193/2016, modificando l’articolo 39, comma 1, lettera a) del Dlgs 241/1997, ha ampliato sul piano temporale la possibilità per gli intermediari di intervenire per correggere gli errori commessi nell’apposizione del visto. È stato infatti sancito che l’infedeltà del visto, se non già formalmente contestata dalle Entrate, può essere oggetto della presentazione di una dichiarazione o di una comunicazione rettificativa da parte dell’intermediario, anche dopo il 10 novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione errata, termine molto rigido che era originariamente previsto dalla legge. Nel caso di correzione spontanea del visto prima della contestazione dell’irregolarità, l’intermediario risponde solo della sanzione, riducibile, peraltro, nelle misure previste dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997 in tema di ravvedimento operoso. Imposte e interessi saranno direttamente a carico del contribuente.

Nel contesto così tracciato si poneva però il dubbio se la modifica avesse valenza retroattiva, consentendo così di correggere anche gli eventuali errori commessi nei 730 corredati del visto di conformità presentati dagli intermediari prima dell’entrata in vigore del Dl 193/2016. La risposta positiva è arrivata nel corso di Telefisco. L’Agenzia, infatti, ha precisato che “«rattandosi di modifica di una norma procedurale ……… per sua natura, trova applicazione anche con riferimento alle attività rettificative per le quali risulta già spirato il termine del 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa». Resta invece fissato al 10 novembre il termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrative che il contribuente intende presentare per correggere eventuali errori a proprio favore e che quindi che non incidono sulla determinazione dell’imposta o che determinano a favore dello stesso un rimborso o un minor debito, se si vuole consentire al sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio entro la fine dell’anno. Scavallato tale termine il credito seguirà l’ordinaria strada del rimborso a cura delle Entrate.

Infine, l’invio delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per il modello 730 precompilato, potrà avvenire anche dopo la scadenza del 7 marzo purchè entro il termine di presentazione del modello 770 (31 luglio).

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