Adempimenti

Ispezioni Inail limitate alle materie assicurative

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

L’attività degli ispettori dell’Inail è limitata alla materia assicurativa di competenza dell’Istituto, disciplinata, in generale, dal Dpr 1124/1965 (testo unico delle assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali) anche dopo l’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl). È quanto si evince dalla circolare Inail 2176 del 2 febbraio che segue la circolare 2 del 25 gennaio dell’Inl (si veda Il Sole 24 Ore del 26 gennaio).

Ferme restando le linee operative comuni, già individuate dall’Ispettorato, l’Inail ricorda che è confermato il proprio attuale modello organizzativo dell’attività di vigilanza, il quale già prevede un responsabile/referente a livello regionale, con una programmazione mensile della relativa attività e con il perseguimento degli obiettivi già assegnati per il 2017. La variante è che le aziende da ispezionare, sempre con cadenza mensile, devono essere comunicate alla corrispondente sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro (Itl) capoluogo di regione entro il 22 di ciascun mese. Pertanto, operativamente, il coordinamento inizierà dal mese di marzo.

Il dirigente o coordinatore delegato dell’Itl comunicherà in tempo utile al responsabile/referente regionale dell’Inail il consenso all’attività, nonché i nominativi degli eventuali ispettori del lavoro che potrebbero partecipare.

Per gli eventuali accertamenti urgenti (per esempio infortuni gravi e mortali), ovvero pratiche non comprese nella comunicazione mensile, di cui con la circolare non ne viene specificata la motivazione, che pure devono essere iniziate nel corso del mese, la variante sarà assunta su iniziativa del referente dell’Inail, il quale ne darà tempestiva comunicazione alla sede competente dell’Itl.

Il verbale ispettivo, che sarà limitato alla sola materia assicurativa di competenza Inail, sarà riferito ai soggetti assicurati e alla loro qualificazione contrattuale, alle retribuzioni imponibili denunciate a fini assicurativi, al rischio di lavorazione, alle eventuali agevolazioni fruite nei confronti dell’Istituto.

Pertanto l’accertamento produrrà la sola contestazione degli illeciti amministrativi pertinenti alla specifica materia assicurativa dell’Inail e non avrà alcun effetto “liberatorio” nei confronti degli altri organi di vigilanza.

Nulla cambia anche in caso di accertamento di lavoratori in nero, con conseguente ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale. In tal caso, infatti, l’ispettore Inail, salvo che non sia affiancato da un ispettore del lavoro, annoterà “segnalazione alla sede competente dell’Itl” sul verbale di primo accesso. Lo stesso verbale resterà presso la sede dell’Inail, ove saranno valutate eventuali problematiche connesse alla specificità della vigilanza assicurativa.

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