Adempimenti

Al via le domande di risarcimento per gli eredi le vittime di amianto nei porti

di Mauro Pizzin


Con la circolare 7/2017 dell'Inail, pubblicata ieri, arrivano le prime istruzioni applicative per l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto da parte degli eredi dei deceduti per patologie absesto-correlate dovute all'esposizione al minerale nell'esecuzione delle operazioni portuali negli scali in cui hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 257/1992.

Il fondo gestito dall'Inail è stato istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) e la norma prevede una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il ministero del Lavoro, con il decreto 27 ottobre 2016, ha definito le modalità di erogazione del fondo, che ha lo scopo di coprire le spese relative al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, dovuto agli eredi delle vittime dell'amianto per le attività svolte nei porti italiani.

Nel documento si chiarisce che hanno diritto alla prestazione gli eredi dei soggetti deceduti individuati sulla base degli articoli 536 e seguenti del codice civile anche se non assicurati Inail (come per esempio gli autonomi) e che il deceduto deve avere contratto la patologia per l'esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali individuate sulla base dell'articolo 16 della legge 84/1994 o nello svolgimento di servizi portuali in quanto complementari e accessori alle operazioni stesse. Ulteriore requisito per l'accesso alla prestazione è, infine, che l'autorità giudiziaria abbia stabilito con sentenza esecutiva, dunque non necessariamente passata in giudicato, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, nei confronti degli aventi diritto.

L'importo della prestazione economica, che ha natura risarcitoria, è stabilito annualmente dall'Inail sulla base di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari sulla base delle domande giunte e ritenute accoglibili nel rispetto dei limiti di spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La percentuale è fissata con determinazione del presidente dell'istituto entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascun anno.

Per gli anni 2017 e 2018 la richiesta di accesso alla prestazione da parte dei beneficiari secondo la modulistica allegata alla circolare è quello del 28 febbraio con riferimento alle sentenze depositate nel corso dell'anno precedente. Per quanto concerne, invece, l'anno 2016, le domande vanno presentate entro e non oltre i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 ottobre 2016, ossia entro e non oltre il 18 marzo 2017 con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015. Le risorse disponibili sul fondo per l'anno 2016 sono destinate a coprire le spese per l'erogazione delle prestazioni relative al risarcimento dei danni liquidati nelle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, quelle per l'anno 2017 per le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2016, quelle per il 2018 per le sentenze depositate entro il 31 dicembre 2017.

Si ricorda, infine, che alle domande vanno allegate le sentenze che individuano il soggetto debitore e la somma da questi dovuta e che gli aventi diritto devono impegnarsi a tenere informato l'Inail sugli sviluppi e sugli esiti del giudizio relativo al risarcimento dei danni dovuti dalle imprese, nonché a restituire quanto eventualmente erogato indebitamente sulla base di una sentenza successivamente riformata in pejus nei confronti del richiedente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©