Adempimenti

Tripla notifica per i call center

di Francesca Gaudino, Raffaele Giarda e Uberto Percivalle

Gli operatori che hanno già o vorranno delocalizzare un’attività di call center in un Paese extra Ue devono inviare tre comunicazioni preventive ad altrettanti destinatari. Questo l’effetto delle modifiche introdotte con la legge di Stabilità 2017 all’articolo 24 bis del decreto legge 83/2012.

In particolare, l’operatore che decide di localizzare l’attività, anche mediante affidamento a terzi, dovrà darne comunicazione al ministero del lavoro e all’Ispettorato nazionale di lavoro, al ministero dello Sviluppo economico, al Garante per la privacy. Le comunicazioni sono tre, distinte per contenuti, e vanno date almeno trenta giorni prima dell’effettivo trasferimento (per le delocalizzazioni già in essere all’entrata in vigore della norma, avvenuta lo scorso 1° gennaio, avrebbero dovuto essere inviate entro il 2 marzo 2017).

Ministero del Lavoro
La comunicazione al ministero del Lavoro e all’Ispettorato è unica. Fino al 28 marzo 2017 consiste in un modello (Uni_Deloc_Call_Center) formato excel, da spedire via email, mentre a decorrere da quella data il modulo dovrà essere compilato telematicamente, accedendo al portale Cliclavoro. Questo chiariscono la nota ministeriale 33/1328, le Faq dello stesso ministero e le istruzioni sul sito dell’Ispettorato.

Nel modulo vanno indicati, oltre ai dati identificativi dell’operatore economico che delocalizza e dell’eventuale operatore terzo, il numero degli addetti la cui posizione lavorativa è stata modificata in conseguenza della delocalizzazione, precisando la modifica subita (il ministero ipotizza, ad esempio, cambio di mansioni, trasferimento, riduzione d’orario e licenziamento) nonché l’unità produttiva in cui siano (o siano stati) occupati.

Nei fatti, la comunicazione di tali informazioni potrebbe non essere così semplice: le modifiche dei rapporti di lavoro potrebbero essere distribuite nel tempo, sia per esigenze organizzative, sia per la necessità di consultazioni o trattative. Non è chiaro se in tal caso occorrano comunicazioni integrative, né se i contenuti della comunicazione debbano dar conto di modifiche previste ma non ancora attuate.

Sviluppo economico
La comunicazione al ministero dello Sviluppo economico dovrà essere fatta tramite il modello messo a disposizione sul sito del Mise e secondo la nota informativa, le istruzioni del 31 gennaio 2017 e le Faq ministeriali. Nel modulo andranno indicate le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati, nonché il Paese ove siano stati collocati, e gli estremi della iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (come richiesto dal nuovo articolo 24 bis del Dl 83/2012).

Nel caso in cui il servizio sia stato affidato a una impresa terza, dovrà essere allegata copia del relativo contratto, in modo da dimostrare che questo preveda l’obbligazione di quest’ultima di iscriversi al Registro.

Garante della privacy
Per la comunicazione al Garante, lo stesso ha reso disponibili sul proprio sito due modelli : uno per gli operatori economici che intendono localizzare le attività di call center in Paesi terzi successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina; l’altro per il caso in cui la localizzazione sia avvenuta prima dell’entrata in vigore.

Nel rispetto del principio di semplificazione stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale, non è richiesta la comunicazione al Garante delle numerazioni telefoniche che sono utilizzate per l’attività di call center delocalizzati. Tale obbligo informativo è considerato assolto tramite la comunicazione prevista al ministero dello Sviluppo economico. È da notare che con la deliberazione del 16 febbraio 2017, relativa al piano di attività ispettive del Garante per l’anno 2017 (da gennaio a giugno), è stato precisato che saranno focalizzate sui trattamenti di dati personali effettuati per attività di telemarketing.

La sanzione, in caso di tardiva o omessa comunicazione, è pari a 150.000 euro per singola comunicazione mentre, in relazione alle delocalizzazioni già attive (per le quali era necessario inviare la comunicazione entro il 2 marzo) la sanzione è pari a 10.000 euro per ogni giorno di ritardo. La gravosità delle sanzioni, unitamente al fatto che le istruzioni operative dei ministeri e della Autorità sono state completate di recente, consiglierebbe almeno una estensione del termine, ormai scaduto, del 2 marzo.

Requisiti e caratteristiche

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