Adempimenti

Inps: conguaglio fiscale e certificazioni uniche sintetiche 2017

di Massimo Braghin

Con il messaggio n. 1075 dell'8 marzo 2017, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito all'elaborazione del conguaglio fiscale 2016 a cui necessariamente seguirà il rilascio telematico delle Certificazioni Uniche Sintetiche CUS/2017 e la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche Ordinarie CUO/2017 all'agenzia delle Entrate.

Come tutti i sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 del Dpr n. 600/1973, l'Istituto entro il 28 febbraio dell'anno successivo ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, effettua le operazioni di conguaglio tra ritenute operate in ogni periodo paga e imposta dovuta e calcolata sul montante complessivo delle somme corrisposte durante l'anno d'imposta. Nell'effettuare tale operazione il sostituto d'imposta terrà altresì conto delle detrazioni ex artt. 12 e 13 del Dpr n. 917/1986, relative a reddito e a carichi familiari. In caso di debito superiore a euro 100,00, relativo a redditi di pensione fino a euro 18.000,00, ai sensi della Legge n. 122/2010, le relative somme sono trattenute in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio (dalla data del 1° marzo e fino all'effettivo saldo). In caso, invece, di redditi di pensione annui superiori a euro 18.000,00, ovvero di redditi di pensione inferiori a euro 18.000,00 ma con debito inferiore a euro 100,00, il debito d'imposta viene applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole qualora le imposte siano pari o superiori alle relative capienze.

Entro il 7 marzo 2017, l'Inps ha trasmesso telematicamente all'agenzia delle Entrate il flusso delle CUO, in modo tale da consentire la presentazione, entro il 15 aprile 2017, del Modello 730 Precompilato.

Le CUS/2017 devono, invece, essere consegnate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi nelle stesse contenuti, ai sensi della Legge n. 225/2016.
Nel messaggio vengono trattate anche le rettifiche fiscali di CU già trasmesse all'agenzia delle Entrate, che dovrebbero comunque essere eccezionali e riguardare esclusivamente l'Inps e che dovranno essere effettuate tassativamente entro il 31 maggio 2017. Tuttavia, nel caso in cui tali rettifiche diano origine ad un differente conguaglio fiscale, l'imposta a debito non versata entro il 16 marzo 2017 dovrà essere versata all'erario tramite ravvedimento operoso, con applicazione delle relative sanzioni e interessi, e con evidenziazione, nella CU stessa, della relativa variazione in aumento o in diminuzione.

È possibile, inoltre, gestire le detrazioni d'imposta per l'anno 2016.
Infine, nel messaggio viene richiamato il contributo di solidarietà ex Legge n. 147/2013, che è dovuto, in misure percentuali diverse, sulle parti di reddito che eccedono il trattamento minimo Inps (6%, 12% e 18%), fino al 31 dicembre 2016. Il contributo in questione è applicato preventivamente sulle prestazioni erogate dall'Inps nel corso del 2016; le relative posizioni, siano esse a credito o a debito, verranno applicate sui ratei di pensione in pagamento dal mese di aprile 2017.

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