Adempimenti

Procedure di recupero transnazionale dei crediti di sicurezza sociale

di Andrea Costa

I regolamenti comunitari di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - il Reg. n. 883/2004 e il Reg. n. 987/2009 - garantiscono, tra l'altro, l'assistenza reciproca tra le Istituzione degli Stati in cui trovano applicazione. Ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento di base e degli articoli 75-86 del Regolamento di applicazione, è consentito all'Istituzione creditrice richiedere alle Istituzioni di un altro Stato:
- le informazioni utili per il recupero dei propri crediti;
- a notifica al debitore degli atti relativi ai crediti;
- il recupero dei crediti accertati tramite il titolo esecutivo trasmesso dalla stessa Istituzione.

A tal fine è previsto che le richieste debbano essere inoltrate utilizzando tre specifici formulari: R012 (Richiesta informazioni), R015 (Richiesta di notifica), R017 (Domanda di recupero/misure cautelari). Dal momento che il sistema EESSI (Electronic exchange social security information) di scambio delle informazioni non è stato ancora attuato completamente, è ancora possibile ricorrere ai formulari cartacei, fermo restando che, a regime, lo scambio sarà completamente elettronico per il tramite della rete europea protetta sTESTA.

L'Inps (insieme al ministero del Lavoro, della Salute e all'Inail per gli aspetti di loro competenza) è stato individuato quale “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale. Oltre ai dipendenti pubblici, la competenza dell'Istituto è estesa all'Inpgi e alle Casse professionali. Con la Circolare n. 69 del 7 aprile 2017 l'Inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione delle richieste di recupero, tanto con riferimento a quelle inviate dallo stesso ad una Istituzione estera, quanto alle richieste provenienti dall'estero.

I regolamenti di coordinamento prevedono che, una volta ricevuta la richiesta, l'Istituzione debba assicurare gratuitamente assistenza, comportandosi come se dovesse applicare la propria legislazione. In particolare, i titoli esecutivi emessi dallo Stato in cui ha sede l'Istituzione titolare del credito debbono essere riconosciuti direttamente e trattati automaticamente come strumenti che consentono l'esecuzione del credito nello Stato in cui ha sede l'Istituzione che riceve la richiesta, entro i limiti e secondo le procedure previste da quest'ultimo ordinamento. Inoltre, in caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti beneficiano, nello Stato in cui viene richiesto il recupero, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo Stato riconosce ai crediti della stessa natura.
Per “credito” si devono intendere tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che lo reclama. Il ricorso alle modalità di recupero è consentito solo dopo aver verificato l'impossibilità di procedere alla compensazione dei crediti e comunque per importi superiori a 350 euro, soglia sotto la quale la procedura non è attivabile a meno di particolari accordi tra Istituzioni.

Con riguardo agli accordi stipulati dall'Italia, si richiama quello con la Germania del 3 aprile 2000, che prevede tre tipologie di modelli della serie I, ovvero I 13, I 13 a, I 13 b; anche in tale circostanza trovano applicazione le istruzioni previste per i modelli R dalla circolare Inps n. 69/2017.

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