Per il coniuge che aiuta la moglie sì al lavoro gratuito
Dal tenore del quesito pare che non vi sia stata una formale assunzione del coniuge, né che vi sia altro tipo di rapporto lavorativo (di collaborazione, in qualità di socio, o di componente di eventuale impresa familiare). In questo caso vale la presunzione di gratuità del rapporto, a fronte di una collaborazione del tutto saltuaria ed occasionale, svolta per puro interesse affettivo e solidale (cfr. da ultimo Cass. n. 9195/2016). Trattandosi di coniuge che già svolge altra attività lavorativa, la presunzione di gratuità potrebbe essere superata (in sede ispettiva) solo dalla dimostrazione di un ricorso non occasionale ma abituale alle sue prestazioni lavorative, e quindi di una certa continuità nell’attività. In tal caso, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro (cfr. lettera circolare Min. Lavoro 10.6.2013 n. 10478), la gratuità si presume quando i compiti del familiare rispettano il limite di 90 giorni annui di durata (frazionabili in 720 ore). La circostanza che il coniuge sia iscritto già alla gestione non impedisce all’INPS di verificare l’esistenza di altre fonti di reddito derivanti da altre attività iscrivibili alla gestione, sulle quali determinare l’obbligo contributivo.