Adempimenti

Lavoratori extra Ue, verifica contributi tramite Durc online

di Luigi Caiazza

Per la verifica dell’adempimento degli obblighi previdenziali, laddove non risultino violazioni nelle banche dati in uso all’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), lo sportello unico immigrazione farà affidamento sulle risultanze del documento unico di regolarità contributiva (Durc) online.

È questa una delle procedure che l’Inl suggerisce con la lettera circolare protocollo 3464 del 19 aprile per la verifica della sussistenza delle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, in base al Dlgs 203/2016, e dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione dei Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra societari secondo il Dlgs 253/2016, che hanno recepito le direttive comunitarie 2014/36/Ue e 2014/66/Ue.

La circolare dell’Inl fa seguito a quanto già chiarito dal ministero del Lavoro e da quello dell’Interno, rispettivamente, con le circolari 37/2016 e 517/2016, per puntualizzare alcuni aspetti di carattere operativo in ordine agli adempimenti ascrivibili allo sportello unico.

Costituiscono motivo di revoca del nulla osta al lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, in favore di cittadini di Paesi terzi, le violazioni nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dell’impresa. È altresì motivo di revoca del nulla osta il fatto che il datore di lavoro sia stato oggetto di sanzioni a causa di impiego irregolare, ovvero non abbia rispettato gli obblighi in materia di previdenza sociale, tassazione, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro o di impiego, previsti dalle norme di legge e contrattuali in quanto applicabili. Costituiscono motivi di revoca del nulla osta per dirigenti, specializzati o in formazione, le ipotesi già richiamate per i lavoratori stagionali.

L’Inl, a fronte della discrezionalità che il legislatore assegna all’ufficio che «può rifiutare» ovvero «può revocare» il nulla osta senza individuare i parametri temporali in cui devono essere avvenute le violazioni, stabilisce che le verifiche andranno effettuate per tutte le tipologie di violazioni risultanti dalle banche dati, mediate il proprio sistema di gestione Sgil.

Poiché, tra l’altro, la norma non fa riferimento alla definitività o meno delle violazioni accertate, il riscontro dovrà necessariamente riferirsi ai verbali di accertamento, ovvero agli eventuali verbali di diffida accertativa validata. Tuttavia non sono da ritenersi rilevanti i verbali per i quali la sanzione sia stata pagata nei termini di legge, ovvero siano stati definiti mediante ordinanza di archiviazione.

Se dalle banche dati non risultino altre irregolarità, per quanto riguarda l’aspetto previdenziale lo sportello unico chiederà il Durc online per accertare la posizione dell’azienda.

La lettera circolare pone particolare attenzione alle gravi sanzioni in cui incorre il datore di lavoro in caso di occupazione di lavoratori stagionali o di trasferisti intra societari senza permesso di soggiorno, ovvero scaduto e di cui non sia stato chiesto il rinnovo nei termini. In tal caso si applica la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5mila euro per ogni lavoratore irregolare.

La lettera circolare 3464

Circolare 37/2016 ministero lavoro

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