Adempimenti

Agevolazioni per l’accesso al Fondo di solidarietà del credito

di Pietro Gremigni

A seguito della legge di bilancio 2016 l'importo dell'assegno straordinario e della contribuzione figurativa a carico delle imprese iscritte al Fondo di solidarietà negoziale può essere ridotto, entro però il limite numerico complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.
L'Inps, con il messaggio 2109 del 22 maggio 2017, ha fornito alcune precisazioni all'interno di istruzioni dirette soprattutto agli uffici interni.

Riduzione del finanziamento - Fino al 31 dicembre 2019 in determinati casi il datore di lavoro può ottenere una riduzione del contributo straordinario di finanziamento allo scopo di facilitare i processi di esodo, contraendo in modo rilevante il costo a carico delle aziende. Le aziende esodanti devono finanziare le prestazioni del Fondo.
Destinatari sono le imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, e pertanto in particolare modo le imprese del settore del credito ordinario e cooperativo.
il contributo è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni indicate di seguito, di un importo pari a:
- all'85% dell'importo equivalente alla somma all'indennità Naspi e della relativa contribuzione figurativa per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017;
- al 50% dell'importo equivalente alla medesima somma per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019
Il tutto con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nell'arco del triennio 2017-2019.

Permanenza nel Fondo credito - Per gli anni 2016 e 2017 l'assegno straordinario a carico del settore del credito ordinario può essere riconosciuto anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni e non più cinque anni.
Pertanto, precisa il messaggio dell'Inps, per le decorrenze 2017 , la scadenza massima si colloca entro il limite dei 7 anni pari a 84 mesi, mentre per le decorrenze 2018 e 2019, la scadenza massima si colloca entro il limite dei 5 anni pari a 60 mesi.

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