Adempimenti

Concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, i contributi per il 2017

di Luca Vichi

L'Inps, con la circolare 92 del 26 maggio 2017, rende note le aliquote dei contributi previdenziali dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l'anno 2017.

La contribuzione per l'anno 2017
In estrema sintesi viene stabilito quanto segue:
• Fpld. In attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2, articolo 3 del Dlgs 146/1997, le aliquote contributive valide per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017 risultano pari al 19,75% (esclusa la quota base pari a 0,11 per cento), per la quota a carico del concedente, e all'8,84%, per la quota a carico del concessionario;
• riduzione degli oneri sociali. Continuano a trovare applicazione gli esoneri contributivi previsti dall'articolo 120 della legge 388/2000. Per l'anno 2017 le riduzioni risultano le seguenti: 0,43% per assegni familiari, 0,03% per la tutela della maternità e 0,34% per la disoccupazione;
• riduzione 1,00 per cento. La legge 266/2005 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2006, un esonero contributivo, nella misura massima dell'1%, da far valere sulle contribuzioni non pensionistiche e prioritariamente sulla contribuzione dovuta a titolo di assegno al nucleo familiare. I datori di lavoro i quali, in conseguenza della riduzione dello 0,80% della Cuaf, si trovano a versare un'aliquota di Cuaf inferiore all'1,00% possono beneficiare dello sconto sulle altre contribuzioni non pensionistiche (maternità, disoccupazione, Cig, malattia). Per i concedenti l'esonero dell'1,00% opera sull'aliquota della disoccupazione (2,75 per cento);
• contributi Inail. In base a quanto disposto dall'articolo 28 del Dlgs 38/2000 i contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro, già a decorrere dal 1° gennaio 2001 (percentuali ancora valide per l'anno 2017), sono pari al 10,125% per l'assistenza infortuni sul lavoro e al 3,1185% per l'addizionale infortuni sul lavoro.

Agevolazioni per zone tariffarie
L'Inps, nella circolare in commento, conferma anche per l'anno 2017, in attuazione del comma 45, articolo 1 della legge di stabilità 2011, l'applicazione delle agevolazioni contributive per zona tariffaria previste dal comma 49, articolo 2 della legge 191/2009.
Si ricorda che le misure delle agevolazioni sono le seguenti:
• territorio non svantaggiato: 0,00 per cento;
• territorio montano: 75,00 per cento;
• territorio svantaggiati: 68,00 per cento.

Modalità di pagamento
Il pagamento dei contributi avviene tramite modello F24 scaricabile dal sito internet dell'Inps accedendo ai servizi online tramite Pin.
Il versamento è effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze:
• 17 luglio 2017;
• 18 settembre 2017;
• 16 novembre 2017;
• 16 gennaio 2018.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©