Adempimenti

Fondo vittime amianto: dall’Inail le quote di accesso 2017

di Paola Sanna

L’Inail con la Determina n. 272 del 12 giugno 2017 fissa la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto. Per la determina in commento vengono presi in considerazione la Legge 208/2015, in particolare il comma 278, articolo 1, che cita quanto segue: “Istituito il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. .. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva” e il decreto ministeriale 27 ottobre 2016.

Quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo
La quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto per gli anni 2016 e 2017, è fissata nella misura del 100 per cento dell'importo spettante agli eredi come liquidato in sentenza.
Si tratta di un fondo istituito presso l'Inail, dotato di contabilità autonoma e separata, che viene finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese.

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