Adempimenti

Erogazione dell’indennità di malattia per i marittimi

di Pietro Gremigni

Armonizzate dall'Inps alcune regole relative all'ex Ipsema dopo l'attribuzione delle competenze sulle prestazioni economiche per malattia e per maternità a carico del soppresso istituto di previdenza dei lavoratori marittimi.
Con la circolare 105 del 3 luglio 2017 l'Inps ha fornito alcune indicazioni sui diversi aspetti gestiti dall'istituto in materia di malattia allo scopo di coordinare e omogeneizzare le diversità operative riscontrate sul territorio nazionale.

Indennità di malattia - Al fine di erogare l'indennità di malattia occorre considerare nella base retributiva per determinare l'indennità, alcune voci retributive non in linea con gli standard retributivi del settore, stabilite in sede di contrattazione aziendale e, molto frequentemente, di contrattazione individuale, erogati sulla base delle professionalità possedute e delle responsabilità di bordo. Pertanto le Strutture territoriali dell'Inps dovranno effettuare gli opportuni supplementi istruttori per l'acquisizione, presso il datore di lavoro, di elementi di dettaglio riguardo al contratto aziendale, se presente, nonché ai contratti individuali di arruolamento, alle lettere di incarico e a ogni altra documentazione utile.

Malattia e trattamenti pensionistici - In linea di massima il diritto alle prestazioni di malattia non compete per gli eventi insorti successivamente alla data di estinzione del rapporto di lavoro, anche se la malattia ha avuto inizio entro il termine di copertura assicurativa. Pertanto se l'interessato gode di una pensione, dopo avere cessato il rapporto, non può fruire della prestazione di malattia.
Invece le malattie iniziate prima della cessazione del rapporto di lavoro sono indennizzabili anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo.
Quando inoltre il rapporto di lavoro dei marittimi è compatibile con la pensione, l'eventuale malattia va indennizzata.

Assegno di invalidità - In caso di percezione dell'assegno di invalidità va riconosciuta l'indennità di malattia per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso lo stesso assegno di invalidità.

Pensione di inabilità - I trattamenti di inabilità risultano incompatibili anche con ogni trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione, compresa l'indennità di malattia, considerato che questa ha natura sostitutiva della retribuzione.
È invece possibile riconoscere al lavoratore titolare di pensione di inabilità alla navigazione - qualora iscritto nella Terza categoria della gente di mare - il diritto alle prestazioni temporanee di malattia eventualmente spettanti. Si tratta del personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Rimborso spese dei marittimi sbarcati – L'Inps contrariamente alla prassi applicata prima del 2014 dalle disciolte casse marittime e poi dall'ex Ipsema, riconosce le prestazioni previdenziali a tutela della malattia, senza alcun onere aggiuntivo a titolo di rimborso spese di viaggio per i lavoratori sbarcati come conseguenza della sopravvenuta malattia.

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