Adempimenti

Parte il 770 unificato, ma l’invio resta frazionabile

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Da quest’anno il 770 diventa un’unica dichiarazione e incorpora al proprio interno l’ex modello semplificato e quello ordinario.

L’invio separato

Nonostante l’unificazione, rimane ferma la possibilità per i sostituti e per gli intermediari abilitati di dividere in più parti la trasmissione telematica all’amministrazione finanziaria da effettuare entro il prossimo 31 luglio, salvo proroghe.

In particolare le aziende potranno inviare un unico flusso completo di tutte le ritenute, o due flussi (uno per la sezione lavoro dipendente/assimilato ed autonomo, ed uno per quella dei redditi da capitale) o tre flussi (lavoro dipendente/assimilato, lavoro autonomo e redditi da capitale).

A tale fine il sostituto dovrà in primo luogo classificarsi dinnanzi all’amministrazione finanziaria indicando nel frontespizio, ed in particolare nel nuovo campo “Tipologia sostituto” quali ritenute è obbligato a dichiarare per l’anno 2016 nell’unico 770 (solo dipendente/autonomo, solo ritenute di capitale, tutte).

In secondo luogo, sempre nel frontespizio nella nuova sezione “Gestione Separata” indicherà quali tipologie di ritenute sono contenute nel flusso che sta trasmettendo, senza doversi preoccupare, a differenza degli scorsi anni, di reperire e indicare il codice fiscale del soggetto che presenta le restanti parti.

Il nuovo quadro DI

La dichiarazione contiene un nuovo quadro DI, utile a dichiarare e quindi a poter utilizzare il credito risultante da dichiarazioni integrative presentate nel 2016, ma comunque oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello della dichiarazione da rettificare. Il quadro DI discende dalle modifiche apportate al comma 8 bis dell’articolo 2 del Dpr 322/1998, che nel 2016 consente di recuperare i crediti da dichiarazione integrativa anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo da variare.

Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2016, il quadro dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni integrative a credito presentate nel corso del 2016 ma relative ad anni dal 2014 a ritroso e per i quali non sia ancora trascorso il termine dell’accertamento previsto dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Mentre il saldo a credito del 770 integrativo dell’anno 2015, presentato entro il 31 luglio 2017, in quanto nei termini previsti dal comma 8 bis dell’articolo 2 del Dpr 322, è automaticamente considerato come credito maturato da precedente dichiarazione e quindi esposto nella colonna 2 del rigo SX4, ma anche già utilizzabile nel corso del 2016.

I crediti derivanti da 770 integrativi oltre termini, invece, per essere utilizzabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, devono prima risultare da questo nuovo quadro, ed essere codificati in funzione dell’anno oggetto di variazione, della tipologia di ritenuta/credito a cui l’integrazione si riferisce (codice da inserire nel campo “Nota”) e relativo importo (al netto di quanto eventualmente richiesto a rimborso).

Ad esempio, se la rettifica che ha originato il credito riguardava ritenute di lavoro dipendente, quel credito deve essere indicato con il codice A, riportato come credito maturato nel nuovo campo SX4 colonna 5, per poi essere conseguentemente utilizzato dal 2017 con il corrispondente codice tributo 6781.

Le novità dei quadri ST/SV

La logica di compilazione dei prospetti dei versamenti (ST ed SV) è sostanzialmente rimasta quella dello scorso anno, per effetto delle nuove modalità di esposizione in F24 dei crediti da 730, da conguaglio e da versamento in eccesso.

Poiché però queste modalità sono a andate a regime solo nel 2016, da quest’anno dai quadri dei versamenti scompare la colonna “Utilizzo a scomputo”.

Permane, si legge espressamente nelle istruzioni, la possibilità, in caso di conguaglio di fine anno o di fine rapporto a credito, di recuperare le imposte restituite utilizzando il monte ritenute di lavoro dipendente/assimilato disponibile nel mese. In questo caso, poiché le ritenute a debito (dovute e versate) sono state direttamente ridotte degli importi a credito restituiti, nel quadro ST dovrà essere indicato come importo delle ritenute operate (colonna 2) direttamente la differenza dei due importi (corrispondente quindi a quanto versato).

La compilazione del quadro ST risente inoltre quest’anno anche dell’accorpamento di alcuni codici tributo (risoluzione 13/2016).

Ad esempio, essendo stato abolito il codice 1013 relativo ai conguagli a debito riaperti a gennaio o febbraio 2017, ed essendo confluiti quegli importi nell’unico codice tributo 1001 con cui sono versate le ritenute relative ai medesimi mesi, nell’ST dovrà essere compilato un unico rigo, ma la situazione andrà segnalatacon l’utilizzazione nel campo 10 delle note B e D.

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