Adempimenti

Ricorso alla Cig con monte ore in base al semestre precedente

di Barbara Massara

Dal 24 settembre diventa operativo il tetto massimo di utilizzo della Cigs per crisi e riorganizzazione, pari all’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva.

Lo ricorda il ministero del Lavoro nella circolare 16 del 28 agosto, in cui fornisce altresì alle aziende le istruzioni operative per gestire e rispettare il nuovo vincolo. Si tratta del limite delle ore di Cigs autorizzabili, introdotto dall’articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015, la cui applicazione è stata differita di 24 mesi dall’articolo 44 del medesimo decreto (si veda il Sole 24 Ore del 24 agosto).

I 24 mesi decorrenti dal 24 settembre 2015 sono in scadenza, con la conseguenza che dal prossimo 24 settembre, in caso di Cigs per causali di crisi e riorganizzazione aziendale, il numero massimo di ore di integrazione autorizzabili non potrà eccedere l’80% di quelle lavorabili «nell’unità produttiva nell’arco di tempo compreso nel programma autorizzato».

Come chiarito dal ministero, la nuova regola trova applicazione per i trattamenti di Cigs con riferimento ai quali la conclusione della consultazione sindacale, nonché la presentazione dell’istanza e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal 24 settembre 2017.

Ai fini del calcolo del tetto massimo di ricorso alla Cigs, occorre in primo luogo individuare il numero delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata, ore che sono determinate sulla base dei dati indicati nella domanda di Cigs, e cioè in base al numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario di lavoro.

In pratica, chiarisce la circolare, poiché le ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma di Cigs rappresentano un dato che potrebbe essere oggetto di modifica in ragione delle variazioni di organico, il riferimento ai dipendenti in forza nel semestre precedente consente di individuare un parametro fisso, con cui stabilire il plafond delle ore autorizzabili.

Questo sistema di calcolo, e quindi la definizione del numero di ore contrattualmente lavorabili in base all’organico aziendale del semestre precedente su cui poi andrà calcolato il tetto dell’80%, consentirà alle aziende di programmare le sospensioni dell’attività indipendentemente dalle variazioni di organico che potrebbe intervenire nel periodo di cassa.

A tale fine, ricorda il ministero nel provvedimento amministrativo, le aziende dovranno allegare all’istanza di Cigs, nonché trasmettere all’Inps, il decreto ministeriale e anche l’elenco dei lavoratori, espressamente previsto dall’articolo 25, comma 1, del Dlgs 148/2015, cioè la comunicazione del numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento, distinti per orario contrattuale. Nell’elenco, il cui fac simile è pubblicato sul sito del ministero, il datore di lavoro dovrà altresì dichiarare il suo impegno a rispettare il nuovo tetto.

Infine sarà l’Inps, sulla base dei dati acquisiti, a verificare il rispetto limite delle ore di sospensione effettive.

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