Adempimenti

Edilizia, gli ispettori devono notificare alle Casse le evasioni contributive

di Michele Regina

La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce), con nota 1° settembre 2017, invita le Casse edili/Edilcasse a segnalare eventuali comportamenti degli ispettori difformi dalle indicazioni impartite dall'Ispettorato nazionale del Lavoro nazionale con nota 10 agosto 2017, numero 7298.

Con tale nota l'Inl invitava le proprie sedi territoriali, nel caso di accertata evasione contributiva alle Casse edili, ad effettuarne tempestiva comunicazione all'ente paritetico competente.

Infatti ove le locali Casse non fossero rese edotte dell’evasione contributiva, una volta definiti gli accessi ispettivi, si rischierebbe di avere scoperture non dichiarate che sarebbero ignote anche alle istruttorie per il rilascio del Durc, oltre al danno per i lavoratori.

Si ricorda con l'occasione brevemente la contribuzione dovuta alle Casse edili.

Le imprese iscritte sono tenute a versare alla propria Cassa edile, in conformità alle disposizioni del Ccnl, degli accordi nazionali di settore nonché degli integrativi provinciali, i seguenti importi:

• accantonamenti per ferie e gratifica natalizia;

• contributi per formazione ;

• contributi per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;

• contributi per anzianità professionale edile (Ape);

• quote paritetiche nazionali di adesione contrattuale;

• quote paritetiche territoriali di adesione contrattuale;

• contributo complessivo per le previdenze sociali di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e al vigente contratto integrativo provinciale;

• contributi e delle quote Tfr destinati al fondo pensione complementare;

• multe, nonché delle trattenute a titolo diverso dal risarcimento danni, applicate nei confronti dei lavoratori.

L'impresa è regolare solo se ha versato accantonamenti e contributi, ma anche se ha presentato la denuncia entro il mese successivo a quello di competenza.

Per quanto riguarda il valore dei versamenti relativamente alla gratifica natalizia e ferie (Gnf) il trattamento economico spettante agli operai è assolto dall'impresa con l'accantonamento presso la Cassa edile di una percentuale lorda complessiva del 18,50% (art. 19, Ccnl).

L'accantonamento deve essere effettuato al netto delle ritenute di legge. La percentuale complessiva netta è fissata convenzionalmente all’14,2 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©