Adempimenti

Visite fiscali, in Gazzetta l’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni con i medici accertatori

di Silvano Imbriaci

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministero per la Semplificazione e Pubblica amministrazione e il ministero della Salute, ha emanato il decreto 2 agosto 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 229 del 30 settembre 2017), recante l'approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra Inps e organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, in considerazione dell'istituzione del Polo unico per le visite fiscali e dell'attribuzione all'Inps della competenza esclusiva in materia di accertamenti medico-legali anche sui dipendenti pubblici (articolo 22 del Dlgs 75/2017 – con decorrenza 1° settembre 2017).

Dal momento che i medici che dovranno svolgere i controlli nei confronti dei lavoratori pubblici e privati sono gli stessi, c’è la necessità di uniformare la disciplina; da qui l'approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni con i medici di medicina fiscale. Tali convenzioni saranno stipulate in forma di accordo collettivo su base nazionale tra Inps e organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per quanto riguarda nello specifico il contenuto, l'atto di indirizzo si pone nell'ottica di uniformare e migliorare l'efficienza del sistema di accertamento delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (compreso il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali); in questo senso la scelta di accentrare il sistema dei controlli nelle mani dell'Inps nasce dall'opportunità di adottare anche nel settore pubblico quelle pratiche positive che l'Inps ha potuto instaurare e sperimentare nel settore privato. Per questo le convenzioni dovranno mirare, tra le altre cose, alla migliore copertura del territorio, in via capillare, in modo da assorbire i costi di trasferte (indennità chilometriche e rimborsi spese) più o meno necessarie con una migliore dislocazione dei medici. Il tutto passa da una nuova distribuzione degli incarichi, elemento che consentirà un incremento del numero e dell'efficienza dei controlli.

Per quanto riguarda l'individuazione dei medici da impiegare negli accertamenti, prioritariamente la convenzione dovrà far ricorso a quelli iscritti nelle liste individuate dall'articolo 4, comma 10 bis, del Dl 101/2013, per le attività e le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze di malattia dei dipendenti. L'articolo 4 ha di fatto trasformato in liste speciali a esaurimento gli elenchi istituiti dall'Inps in base all’articolo 5, comma 12, del Dl 463/1983 per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

In seconda battuta, dovranno essere previste procedure a evidenza pubblica nell'ambito delle quali garantire la copertura territoriale, valorizzando con apposito punteggio, la posizione dei medici di controllo Inps in servizio alla data del 31 dicembre 2016, nonché quella dei medici che svolgono la medesima attività presso le Asl in regime libero professionale, già incaricati alla data del 31 dicembre 2007. Saranno poi valutati i medici che prestano o hanno prestato servizio presso l'Inps in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 5 anni a ritroso dalla data di entrata in vigore della convenzione.

Il rapporto dovrà svilupparsi su base oraria, con un monte ore settimanale concentrato nelle fasce di reperibilità, e l'indennità sarà commisurata al numero delle ore, con possibili maggiorazioni legate al numero effettivo di visite. La convenzione dovrà regolare anche altri aspetti del rapporto (incompatibilità, formazione ecc..). In ogni caso l'attività svolta dai medici incaricati, a carattere libero-professionale, in nessun caso potrà configurarsi come rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Inps (regola posta al fine di evitare rivendicazioni salariali o lavorative in tal senso). In alternativa possono essere stipulati rapporti convenzionali a prestazione, che comunque saranno ammessi ove siano conseguiti gli scopi generali di risparmio di spesa e di ottimizzazione dei controlli sul territorio.

Quanto ai tempi, il termine per la stipula della convenzione era stato fissato nel Dm al 31 agosto 2017, ma, a causa della pubblicazione postuma, fino alla data della convenzione si applica la disciplina vigente che regola l'attività di controllo svolta dai medici Inps , compresa la misurazione del compenso (Dm 8 maggio 2008) e la disponibilità a svolgere gli accertamento nelle fasce orarie stabilite per i dipendenti, sia del comparto pubblico che di quello privato (che al momento presentano discipline disallineate).

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