Adempimenti

Lavoratori autonomi, trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti

di Salvatore Servidio

Il Jobs act dei lavoratori autonomi (legge 81/2017) ha introdotto importanti novità, oltre che in ambito di lavoro autonomo, in materia fiscale. In particolare, l'articolo 8 della legge interviene sulla deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, per un determinato incarico professionale addebitate in capo al committente.

Trattamento fiscale
Il trattamento fiscale relativo alle spese per alberghi e ristoranti coinvolge tanto la detrazione Iva, quanto la deducibilità per le imposte dirette. L'Iva a credito risultante dalle fatture relative a tali prestazioni è interamente detraibile, sia per il professionista che per l'impresa, a norma dell'articolo 19 del Dpr 633/1972, a condizione che i costi siano inerenti all'attività e siano documentati esclusivamente da fattura.
La detrazione non è pertanto ammissibile a fronte di scontrino o ricevuta fiscale: in tal caso, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito l'Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la natura di "costo inerente" (si veda la circolare 23/E del 4 maggio 2010). Diversamente, non è deducibile dal reddito l'Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

Per le prestazioni qualificabili come spese di rappresentanza, secondo la normativa delle imposte sul reddito trova applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera h, del Dpr 633/1972, a esclusione delle spese di acquisto di beni di costo unitario non superiore a cinquanta euro.

Circa la deducibilità del costo in ambito di reddito di lavoro autonomo, l'articolo 54, comma 5, del Dpr 917/1986, stabilisce che «le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta».

Dato che la norma che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando tali costi si configurino quali spese di rappresentanza: in tal caso il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75%, deve rispettare anche l'ulteriore parametro di deducibilità, ovvero il limite dell'1% dei compensi ritratti nel periodo d'imposta.

La legge 81/2017
Per effetto dell'articolo 8 della legge 81/2017, che modifica l'articolo 54, comma 5, del Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 i limiti sopra indicati non trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Inoltre, se sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Anche per la determinazione del reddito d'impresa è prevista analoga percentuale di riduzione della deducibilità del 75%, come disposto dall'articolo 109, comma 5, del Tuir.

La limitazione della deduzione al 75% opera, inoltre, anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i limiti di deducibilità di cui all'articolo 108, comma 2, del Tuir:

• 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro;
• 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
• 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.

Dalla limitazione al 75% restano invece escluse le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 95, comma 3, del Tuir).

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