Adempimenti

Lavoratori autonomi, nuovo regime di deducibilità delle spese di formazione

di Salvatore Servidio

Il Jobs Act lavoratori autonomi ha introdotto importanti novità, nell'ambito del lavoro autonomo, anche in materia fiscale. In particolare, con l'articolo 9 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, viene completamente riscritta la disciplina del Tuir relativa alla deducibilità per le spese di formazione di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e soggiorno.

Vecchia disciplina - Il trattamento fiscale relativo alle spese di formazione in genere per lavoratori autonomi nel regime previgente ne consentiva una parziale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, disponendo l'articolo 54, comma 5, ultima parte, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, che le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare.

Nuova disciplina - Per effetto della Legge n. 81/2017, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, il limite sopra indicato non trova più applicazione.
Infatti, con l'articolo 9 della novella legislativa viene modificato l'articolo 54, comma 5, del Tuir, stabilendo, invece, l'integrale deducibilità delle spese di formazione (nel limite annuo, comunque, di 10mila euro).
La nuova formulazione della norma appare più completa rispetto alla precedente, indicando, oltre alle spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, anche quelle sostenute per l'iscrizione a master e corsi di formazione. Risultano sempre comprese le connesse spese di viaggio e di soggiorno.
Bisogna precisare che la deduzione integrale, nel limite del plafond di 10mila euro, si applica anche con riferimento alle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi di formazione senza scontare l'ulteriore limitazione del 75%, prevista dal medesimo art. 54, comma 1, del Tuir (la novità supera anche l'orientamento che l'agenzia delle Entrate, con circolare 5 settembre 2008, n. 53/E, riteneva applicabile su tali costi, ossia la deduzione effettiva pari al 37,5%, cioè il 50% del 75%).
Un aspetto non specificato dalla norma è l'utilizzo del plafond nelle associazioni tra professionisti. A tal fine, la soglia di 10mila euro dovrebbe essere applicata non all'associazione ma a ciascun associato per evitare di discriminare fiscalmente lo strumento giuridico dell'associazione professionale.
Le nuove regole, si è visto, sono applicabili dal periodo d'imposta 2017; pertanto, al pari delle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, è possibile tenere conto della novità in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso, qualora ci si avvalga del criterio previsionale.

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