Adempimenti

Cigo per eventi non oggettivamente evitabili, termini di presentazione delle domande

di Massimo Braghin

Il Dlgs 185/2016 ha previsto che per la presentazione delle domande di Cigo presentate dall'8/10/2016 per eventi non oggettivamente evitabili (Eone) si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La norma citata va in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del Dlgs 148/2015, il quale stabilisce in via ordinaria che la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con esclusione dal computo del giorno iniziale e la possibilità di posticipare il giorno di scadenza alla prima giornata seguente non festiva, se questo è contestuale ad una festività nazionale. Proprio in merito al termine di presentazione delle domande di Cigo Industria ed Edilizia per eventi oggettivamente non evitabili è intervenuto l'Inps con il messaggio n. 4275 del 31 ottobre 2017, in quanto ha riscontrato che in molte di queste richieste viene omessa sistematicamente l'indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa nel caso in cui l'evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell'ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.
Chiaramente omettendo la “data inizio effettivo” dell'evento manca il riferimento temporale al mese in cui si è verificato l'evento al fine di stabilire correttamente il termine di scadenza, che coincide con l'ultimo giorno del mese successivo. Così facendo viene considerato di default, come inizio della sospensione dell'attività lavorativa, il lunedì della prima settimana oggetto della domanda. Sarà comunque cura della Struttura territoriale competente dell'Inps chiedere all'azienda il dato mancante ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Dm n. 95442/2016.
La gestione dell'istanza si complica quando siamo in presenza di eventi oggettivamente non evitabili (quasi sempre eventi meteo) che si sono succeduti in periodi diversi, magari in mesi diversi, oppure nella stessa settimana ma a cavallo di mesi diversi: se in questo caso è stata fatta un'unica domanda entro la fine del mese successivo al verificarsi dell'ultimo evento e nella stessa sono ricompresi altri eventi, l'evento viene considerato unico e continuativo con conseguente rigetto della domanda per “fuori termine”. Se invece la domanda è stata presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento, la stessa sarà accolta in quanto presentata nei termini. È pur vero che presentando singole domande per ogni Eone entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, si ha la certezza del rispetto dei termini e così pure nel caso in cui ci fosse un rigetto della domanda, l'azienda la potrà ripresentare nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.
Attenzione che si può ricorrere in autotutela nel caso in cui le istanze di Cigo risultino in corso di istruttoria alla data del 31 ottobre 2017 oppure, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l'originaria istanza risulta nei termini.

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