Adempimenti

I nuovi criteri di calcolo dell’Ace

di Salvatore Servidio

Dopo la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina dell’Aiuto alla crescita economica (Ace, operata con decreto Mef del 3 agosto 2017, e la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap (nonché del modello 770 per i sostituti d'imposta) disposta dal Dpcm 26 luglio 2017, con circolare 26 ottobre 2017, n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate interviene a fornire chiarimenti in relazione alle questioni di preventività delle istanze di interpello probatorio e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni e alla decorrenza della nuova disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del nuovo decreto Ace.

Si ricorda che l'agevolazione Ace è stata introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per incentivare la capitalizzazione delle imprese attraverso la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

La disciplina di attuazione, dettata in origine dal decreto Mef 14 marzo 2012, è stata ora modificata dal citato decreto 3 agosto 2017.

Istanze di interpello e proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni
La disciplina ACEe prevede la possibilità per il contribuente di presentare un'istanza di interpello probatorio (ex art. 11, comma 1, lett. b), Statuto del contribuente) in presenza di operazioni potenzialmente in grado di determinare indebite duplicazioni del beneficio (l'interpello probatorio consente di ottenere un parere su un caso concreto e personale, con riferimento a sussistenza delle condizioni e valutazione dell'idoneità di documenti probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali).

Ciò posto, relativamente alla proroga delle dichiarazioni stabilita con l'art. 1, comma 1, lett. b), del DPCM 26 luglio 2017 al 31 ottobre 2017, la Cirolare n. 26 precisa che i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, possono presentare l'interpello probatorio ACE relativo al 2016 entro il 31 ottobre 2017. Dunque la proroga delle scadenze dichiarative incide anche sulla presentazione delle istanze di interpello, inclusa quelle relative alla disapplicazione della clausola antielusiva ACE.

Decorrenza della nuova disciplina antielusiva ACE
Per effetto della rimodulazione della normativa antielusiva Ace (art. 10) allo scopo di evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi dell'agevolazione, con il documento di prassi in oggetto, l'Agenzia Entrate informa altresì che le norme della nuova disciplina antielusiva ACE devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2018.
Nel determinare eventuali aumenti di capitale relativi al 2018 sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni rientranti nell'ambito del nuovo art. 10, poste in essere dal 2011 al 2018.

Per il periodo che intercorre tra il 2011 e il 2017, l'Amministrazione finanziaria afferma che:

• fino al 2015 non è possibile presentare dichiarazioni integrative al fine di anticipare l'accesso alle ultime novità normative;
• per 2016 e 2017, con i termini dichiarativi ancora aperti per i soggetti con periodo di imposta coincidente con anno solate, si può fruire anticipatamente in dichiarazione delle novità normative, applicando il nuovo regime.

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