Adempimenti

Tasse sul Tfr 2013 senza «salvaguardia»

di Barbara Massara

L'agenzia delle Entrate non riconosce l'applicazione della clausola di salvaguardia sulle riliquidazioni di Tfr ed altre indennità del 2013.

L'autunno è infatti la stagione calda degli avvisi di riliquidazione definitiva dell'Irpef sui Tfr e sulle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, soggette a tassazione separata ai sensi della lettera a) comma 1 dell'articolo 17 del Tuir, calcolata secondo le specifiche regole previste dall'articolo 19 del Tuir.

Gli avvisi che l'Agenzia sta tempestivamente recapitando per il periodo d'imposta 2013 (i cui termini per l'accertamento scadranno il 31 dicembre del prossimo anno) hanno una peculiarità rispetto al passato: nella determinazione dell'Irpef definitivamente dovuta non è riconosciuta la clausola di salvaguardia, cioè la possibilità di applicare aliquote e scaglioni vigenti al 31 dicembre 2006 anche sulle somme con diritto alla percezione dal 1° gennaio 2007.

La conseguenza è ovviamente un aggravio dell'imposta definitivamente dovuta, in quanto calcolata dall'Ade con le aliquote e gli scaglioni in essere dal 2007, peggiorativi dei previgenti.

L'aggravio maggiore è per i redditi più bassi, che fino al 31 dicembre 2006 scontavano l'aliquota del 23% fino a 26.000 euro, mentre dal 1° gennaio 2007 il 23% si applica solo fino a 15.000 euro, e sui redditi superiori del secondo scaglione (da 15.0001 a 27.000 euro) si applica l'aliquota del 27 per cento.

Ma sfugge la motivazione di questa interpretazione delle Finanze, in quanto ad oggi la clausola di salvaguardia risulta ancora in vigore.

Le fonti

La clausola di salvaguardia fu introdotta dal 1° gennaio 2007 dal comma 9 dell'articolo 1 della legge n.296/2006, cioè la Finanziaria 2007 che introdusse l'ultima riforma dell'Irpef, con la specifica funzione di non far gravare sulle somme già maturate (come il Tfr) le nuove aliquote ed i nuovi scaglioni Irpef, peggiorativi per i contribuenti.

La norma non prevedeva e non prevede tutt’ora una scadenza e per questo la disposizione agevolativa è stata sempre applicata, dal sostituto in sede di tassazione provvisoria e poi dall'amministrazione finanziaria in sede di tassazione definitiva.

Il disegno di legge finanziaria del 2013, prevedeva l'abrogazione della clausola di salvaguardia, ma al momento dell'approvazione del testo definitivo questa previsione fu stralciata.

Ad oggi sopravvive il comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 così come l'articolo 19 del Tuir, successivamente modificato, non prevede diversamente.

È quindi auspicabile un intervento chiarificatore dell'amministrazione Finanziaria, considerato che i contribuenti meno attenti stanno comunque procedendo al versamento di quanto richiesto (sebbene calcolato senza la clausola di salvaguardia), mentre quelli più meticolosi nei controlli si vedono rifiutare senza una formale ragione le istanze di autotutela presentate agli uffici finanziari, con conseguente obbligo di instaurazione di un contenzioso tributario.

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