Adempimenti

Premi pagati dopo più di un anno? La tassazione è ordinaria se il ritardo è fisiologico

di Matteo Ferraris

Si può ritenere ritardo fisiologico il rinvio della erogazione del premio di risultato. Per tale ragione non si giustifica l'applicazione della tassazione separata.

Con una conclusione "ortodossa", l'Agenzia, con risposta ad interpello n. 954-1303/2017 conferma la linea interpretativa adottata negli ultimi venti anni sulla tassazione degli arretrati e rettifica una impropria indicazione formulata con un precedente interpello che aveva fatto coincidere il ritardo non fisiologico ("patologico") con un preciso lasso temporale.

Con l'interpello in esame il Comune di Arezzo intende verificare l'esperibilità della tassazione separata per alcune specifiche retribuzioni, inizialmente tassate in modo ordinario; la tassazione era stata operata in modo ordinario in quanto il ritardo non si configurava come tale posto che la scadenza del pagamento era dipendente dalla contrattazione collettiva. In assenza di accordo non vi era debito e, quindi, non vi era ritardo alcuno imputabile direttamente all'ente.

Il caso coinvolge le erogazioni, effettuate nell'anno 2017, della retribuzione variabile relativa agli anni 2014 e 2015 in aggiunta alla retribuzione di risultato relativa all'anno 2016.
Il documento di legittimazione del pagamento della retribuzione per obiettivi (produttività e risultato) è rappresentato dal Contratto Decentrato integrativo che, nel caso specifico, è avvenuto in ritardo rendendo impossibile il pagamento del premio da parte dell'Amministrazione. In particolare:

- con riferimento all'anno 2014, la determinazione della quota del premio di eccellenza ha sollecitato la richiesta di chiarimenti all'ARAN, in quanto la novità e la complessità della materia aveva rilevato dubbi sulla sua applicazione. La trattativa è, poi, ripresa e si è conclusa nell'anno 2017 solo dopo aver ricevuto il parere dell'ARAN nel mese di settembre 2016;

- per l'anno 2015, le scelte di governo dell'Ente hanno modificato la struttura organizzativa con il conseguente cambio delle figure apicali e della c Delegazione Trattante e la verifica contabile dei Fondi del salario accessorio con coinvolgimento della Corte dei Conti hanno determinato un ritardo di oltre un anno nella quantificazione delle somme destinabili a produttività e risultato.

Il precedente
L'istante chiede l'applicazione della tassazione separata alle retribuzioni di risultato relative agli anni 2014 e 2015 in quanto un'analoga questione era stato oggetto dell'interpello n. 921 – 50/2017 della Direzione Regionale della Sardegna, su istanza del Comune di Cagliari.

Il quesito era simile e nella risposta si asserisce che "qualora il ritardo nella corresponsione delle somme in questione dovesse rientrare nell'arco temporale "fisiologico" di un anno, le indennità dovranno essere tassate con il regime ordinario."

Con il caso precedente si è fatto declinare un principio improprio secondo cui la dimensione fisiologica del ritardo coincide con un periodo preciso (un anno, appunto) senza che tale elemento sia fissato nella norma: l'articolo 17, comma 1, lettera b, Tuir. L'azione interpretativa su tale disposizione si è consolidata nell'ultimo ventennio sull'interpretazione letterale del dispositivo che annovera due tipologie di situazioni:

• quelle di carattere giuridico, cioè quando vi sono nuove norme, sentenze o provvedimenti estranei ad un accordo delle parti;

• quelle riferite a oggettive situazioni di fatto, cioè quelle che impediscono il pagamento delle somme entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dai sostituti di imposta.

Non è applicabile, però, la tassazione separata ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti avviene in un periodo di imposta successivo per motivi "fisiologici" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione dei compensi.

La risposta dell'Agenzia
Nella risposta ad interpello l'Agenzia ribadisce che l'applicazione del regime di tassazione separata non è applicabile nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

In presenza e in attuazione di contratto collettivo, che disciplini l'erogazione di emolumenti relativi ad anni precedenti, risultano realizzate le condizioni per l'applicazione della tassazione separata, a prescindere dalla valutazione del carattere fisiologico o meno del ritardo nell'erogazione. E', dunque, la legge che legittima la misura fiscale.

Le retribuzioni di risultato, relative agli anni 2014 e 2015, erogate in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di competenza in ragione del ritardo nella stipula del Contratto Integrativo Decentrato, sono imputabili a una causa per la quale, come detto, non deve essere effettuata alcuna indagine per valutare se il ritardo nella corresponsione degli emolumenti arretrati possa o meno essere considerato fisiologico.

Il Comune di Arezzo viene, pertanto, autorizzato ad assoggettare tali redditi a tassazione separata nell'ambito delle operazioni di conguaglio delle retribuzioni relative al periodo d'imposta 2017.

L'Agenzia coglie l'occasione per ribadire tre criteri:

- va sempre effettuata una indagine delle circostanze che hanno determinato il ritardo nell'erogazione degli emolumenti, fra le quali non può essere ricompresa la complessità dell'iter burocratico; in presenza di procedure complesse per la liquidazione di compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta (cfr. risoluzione n. 377/E del 2008);

- tra le "altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti", menzionate dall'art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, non rientra il ritardo rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti, ove il ritardo non sia riconducibile alla volontà delle parti nel senso di una "scelta" del momento di pagamento con finalità elusiva (cfr. risoluzione n. 90/E del 22 giugno 2000);

- il ritardo fisiologico non è definito temporalmente (un anno): "anche il ritardo nell'erogazione superiore ad un anno può essere considerato fisiologico, a seconda delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate".

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