Adempimenti

Alle Sezioni unite il criterio di calcolo

di Giovanni Negri

È caos su uno dei cardini della recente depenalizzazione, l’uscita dall’area penale delle omesse ritenute al di sotto della soglia di 10mila euro all’anno. Ed è proprio sul momento in cui si consuma il reato che è esploso il caso, di rilevanza tale da convincere il Primo presidente della Cassazione, Giovanni Canzio, a rinviare alle Sezioni unite la soluzione. Decisione presa perché «pur in assenza di un contrasto giurisprudenziale in atto, la questione interpretativa prospettata appare di particolare delicatezza, incidendo da un lato su aspetti attinenti a risorse finanziarie pubbliche di primario rilievo, dall’altro sugli assetti organizzativi dell’Istituto di previdenza».

Era stato, infatti, quest’ultimo a sollecitare un chiarimento sul punto con una nota indirizzata ai vertici della Cassazione, nella quale si faceva notare come il passaggio da penale ad amministrativa della sanzione per la violazione sotto soglia, aveva imposto all’Inps di riorganizzare in tempi ridottissimi, per rispettare il termine di 90 giorni entro il quale notificare la contestazione dell’illecito amministrativo rilevato dagli atti restituiti dalle Procure, i processi di gestione della materia contributiva e di commissionare programmi informatici adeguati.

Anche perché, sottolinea l’Inps, il fenomeno ha dimensioni assai rilevanti, visto che al 30 settembre 2017 erano state rilevate 3.199.829 violazioni a partire dal 2010 ed erano state, a quella data, inviate 18.777 diffide penali e 366.478 notifiche per contestazioni di illecito amministrativo, con un costo complessivo per le sole notifiche di quasi 5 milioni di euro.

In via preliminare, quindi, Inps avviò un confronto con il ministero del Lavoro e con la Procura di Roma. In questo contesto si arrivò alla conclusione di dovere riconoscere nella nuova fattispecie un reato che potrebbe anche configurarsi a formazione progressiva e a consumazione prolungata. «Quest’ultimo carattere, particolare, portò a ritenere che il rispetto della struttura annuale dell’illecito imponesse di contenere entro l’arco temporale dell’anno civile non soltanto l’importo omesso, ma anche la condotta omissiva».

In questo modo si arrivò a concludere di dovere fare riferimento alla somma delle singole omissioni verificatesi nel corso di uno stesso anno a partire da quella del mese di gennaio, riferita all’importo dovuto per il mese di dicembre dell’anno precedente, fino all’omissione del mese di dicembre riferita all’importo contributivo dovuto per novembre.

Ragionando diversamente, ci si sarebbe invece indirizzati su una condizione ibrida che veniva a sommare importi omessi con importi dovuti, ma non ancora omessi perché la scadenza del versamento delle ritenute operate su dicembre è fissata al 16 gennaio dell’anno seguente. Non si sarebbe potuto inoltre riconoscere nel reato una consumazione prolungata circoscritta all’anno. A questa linea si attennero poi sia il Ministero sia l’Inps sia la Procura di Roma nell’individuare i fascicoli da inviare all’Istituto perché privi di rilevanza penale.

A fare scoppiare però il caso, rispetto a questo assetto condiviso, è stata proprio la Cassazione che, con una serie di sentenze (da ultimo le 22140, 39464 e 39882 del 2017), ha indicato un diverso criterio di calcolo del contributo omesso, rapportandolo non più all’importo effettivamente omesso, ma quello maturato nell’anno di competenza, dal 1° gennaio (con scadenza il 16 febbraio dello stesso anno) al 31 dicembre (con scadenza il 16 gennaio dell’anno successivo). Decisione recepita dall’Ispettorato del lavoro, a cui sono passate le competenze ministeriali, con lettera circolare 8376 dello scorso 25 settembre.

Se quest’orientamento si consolidasse, lancia l’allarme l’Inps, si renderebbe necessario il riesame di migliaia di fascicoli, compresi quelli inviati dalle Procure che hanno adottato il medesimo criterio di quella romana: andrebbe cioè nuovamente accertato se può essere ancora contestato l’illecito amministrativo o se è necessario rimandare gli atti ai pubblici ministeri interessati, mettendone in risalto il profilo penale. «Inoltre si dovrebbero commissionare le modifiche ai programmi informatici e riesaminare tutte le contestazioni di illecito amministrativo già notificate e, ove necessario, revocarle».

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