Adempimenti

Il modello 730 triplica le scadenze

di Salvina Morina e Tonino Morina

La presentazione del modello 730 si fa in tre. Saranno infatti tre le scadenze per i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati. È infatti stabilito (comma 934 della legge 2015/2018, meglio nota come legge di Bilancio 2018 ) che i Caf dipendenti e i professionisti abilitati, quali i commercialisti e i consulenti del lavoro, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, modelli 730, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:

a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.


Le attività “di cui al comma 1, lettere a), b) e c)”, riguardano:

a) la comunicazione all’agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato finale delle dichiarazioni, modelli 730;

b) la consegna al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione;

c) la presentazione in via telematica all’agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte.

È invece confermata la scadenza del 31 marzo che, per il 2018, slitta a martedì 2 aprile 2018, per la consegna, da parte dei sostituti d’imposta, delle certificazioni uniche ai dipendenti e pensionati.

I sostituti d’imposta dovranno infatti consegnare entro il 31 marzo la certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.

Le certificazioni sono trasmesse in via telematica all’agenzia delle Entrate direttamente dai sostituti d’imposta o tramite gli incaricati abilitati, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, modello 730, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione di sostituti d’imposta, cioè entro il 31 ottobre.

Ad esempio, il termine del 31 ottobre potrà riguardare le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro autonomo abituale, ma non le certificazioni per i redditi di lavoro autonomo occasionale, in quanto si tratta di redditi che possono essere dichiarati nel modello 730 precompilato.

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