Adempimenti

Inail illustra le novità per l’autoliquidazione 2018

di Paola Sanna

Con la nota del 22 gennaio 2018 l'Inail fornisce le istruzioni in merito all'autoliquidazione 2017/2018, in scadenza al prossimo 16 febbraio.

L'Istituto illustra le principali novità:
• riduzioni contributive;
• misura dell'addizionale per il Fondo amianto per l'anno 2017;
• sospensione applicazione sgravi pesca costiera e nelle acque interne.

L'autoliquidazione del premio
Entro il 16 febbraio di ogni anno, in sede di autoliquidazione del premio, ogni datore di lavoro soggetto a rischio Inail:
• dichiara le retribuzioni di competenza dell'anno precedente effettivamente maturate da ciascun soggetto assicurato con il modello di dichiarazione delle retribuzioni;
• calcola il premio dovuto all'Istituto, al netto di eventuali agevolazioni contributive, sia a saldo dell'anno precedente sia a titolo di anticipo per l'anno in corso;
• versa il premio dovuto in unica soluzione ovvero avvalendosi della rateazione attraverso il Modello F24.

Riduzione dei premi
Vengono riportate le nuove misure delle riduzioni dei premi che sono cambiate rispetto all'autoliquidazione dell'anno scorso. In particolare:
• la misura della riduzione di cui alla legge 147/2013, articolo 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2018 è pari al 15,81%;
• la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2017 è pari al 7,22%.

Addizionale fondo per le vittime dell'amianto
La nota evidenzia che l'addizionale fondo vittime per l'amianto non è dovuta sul premio di rata 2018, mentre la misura da applicarsi al premio di regolazione per l'anno 2017 è pari
• all'1,29% per le voci di tariffa di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
• allo 0,02% sul monte retributivo per le lavorazioni del settore navigazione di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 relative alle categorie naviglio trasporto passeggeri e concessionari di bordo, trasporto merci nazionale e internazionale.

Sospensione applicazione sgravi pesca costiera e pesca nelle acque interne e lagunari
È sospesa l'applicazione degli sgravi contributivi per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari ai premi e contributi assicurativi riscossi dall'Inail dal 1° gennaio 2018.
Sono quindi dovuti in misura intera i premi per l'autoliquidazione 2017/2018 da versare entro il 16 febbraio 2018 in unica soluzione oppure in quattro rate entro il 16 febbraio, 16 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2018:
• dai datori di lavoro iscritti alla gestione Navigazione per l'assicurazione dei componenti l'equipaggio delle navi da pesca, assicurati con la categoria naviglio 73 “Pesca costiera”;
• dai pescatori della piccola pesca marittima e nelle acque interne e lagunari tenuti ad assicurare i familiari alla voce di tariffa 1200 della tariffa industria con la polizza dipendenti.
La sospensione dell'applicazione dell'agevolazione dal 1° gennaio 2018 implica inoltre il pagamento nella misura intera anche del premio 2017 che va regolato entro il 16 febbraio 2018.

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