Adempimenti

Rottamazione delle cartelle, Durc dalla data di presentazione della domanda

di Massimo Braghin

Con riferimento alla possibilità di accesso alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito già disciplinata dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, numero 193 e alle novità introdotte dall'articolo 1 della legge 148/2017, l'Inps con il messaggio 322 del 23 gennaio 2018 consente il rilascio del Durc sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Il riferimento normativo si trova oltre che nella citata legge 148/2017 anche nell'articolo 54 del decreto legge 50/2017, in cui il riferimento all'articolo 6 del decreto legge 193 del 2016 in merito alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applica a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto legge 148 del 2017.

Il contribuente interessato avrà pertanto la possibilità di ottenere un documento unico di regolarità contributiva tra la data di presentazione della dichiarazione di adesione e quello di scadenza della prima o unica rata per la definizione degli addebiti oggetto di definizione. In caso di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata residua del dilazionamento verrà disposto l'annullamento di tutti i documenti rilasciati a partire dal 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legge 50/2017.

Va ricordato che tale decreto aveva prorogato i termini per tutti quei contribuenti che
non avevano pagato, in tutto o in parte, le rate scadute a luglio e settembre 2017 consentendo loro di regolarizzare la posizione e rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un'unica soluzione entro il 7 dicembre 2017 ed erano inerenti:

1 - carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 193/2016;
2 - carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016
In questi due casi va rispettato il seguente calendario di pagamenti:
- entro il 30 giugno 2018 l'importo delle rate di dilazione scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
- entro il 30 settembre 2018 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata unitamente alle rate e al giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse.
- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, le rate della dilazione scadute e non versate al 31 dicembre 2016;
- nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, due rate consecutive di pari ammontare corrispondenti all'80% delle somme complessivamente dovute;
- entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20% delle somme complessivamente dovute.

3 - carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 purché entro il 31 marzo 2018, venga effettuata la trasmissione da parte dell'agente al contribuente dell'informazione sulla posizione debitoria definibile (art. 6, comma 3, del decreto legge n. 193/2016) ed entro il 30 giugno 2018 la comunicazione dell'agente al contribuente dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse consentendo di effettuare il pagamento in un'unica rata oppure dilazionato al massimo in 5 rate consecutive da pagarsi nei mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.

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