Adempimenti

Autoliquidazione Inail, i prossimi adempimenti

di Paola Sanna

Con la nuova versione della Guida al calcolo dell'autoliquidazione del premio Inail e le recenti istruzioni operative fornite dall'Istituto lo scorso 22 gennaio, sono state definite le diverse fasi di questa dichiarazione annuale in scadenza nel prossimo mese di febbraio, che prevede la quantificazione della regolazione del premio Inail riferito all'annualità 2017 e l'acconto dello stesso per l'anno 2018.

Queste in estrema sintesi, le nuove scadenze:
16 febbraio 2018: entro questa data, le aziende devono provvedere al versamento del premio INAIL dovuto a titolo di saldo 2017 e anticipo 2018; il versamento, come noto, può essere eseguito in unica soluzione ovvero può essere rateizzato. In presenza di rateazione, entro questa stessa data, viene versata la prima delle quattro rate dovute, senza alcun onere aggiuntivo. Il versamento è eseguito utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o F24EP;
16 febbraio 2018: entro questa data, attraverso il canale telematico, va inoltrata all'INAIL la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e la motivazione che la legittima;
28 febbraio 2018: entro questa data i datori di lavoro titolari di PAT devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni in via esclusivamente telematica; analogo adempimento deve essere eseguito anche dalle aziende titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione), che utilizzeranno il servizio on line denominato “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
16 maggio 2018: entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale deve provvedere al versamento della seconda rata, maggiorata dell'interesse di rateazione calcolato applicando il coefficiente di interesse pari a 0,00165808;
18 giugno 2018: i datori di lavoro titolari di PAT avviata nel mese di dicembre 2017, non essendo di norma in possesso dei dati utili per effettuare l'autoliquidazione nei termini previsti, possono spostare l'adempimento di autoliquidazione al 18 giugno 2018 ed entro questa stessa data provvedono al pagamento di quanto dovuto a saldo ovvero con modalità rateizzata, a titolo di prima e seconda rata.
20 agosto 2018: entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale deve provvedere al versamento della terza rata, maggiorata dell'interesse di rateazione pari a 0,00337205. Entro questa stessa data, il datore di lavoro che ha autoliquidato entro il 18 giugno 2018 ed ha scelto la rateazione, provvede al versamento della terza rata, maggiorando quanto dovuto degli interessi.
16 novembre 2018: entro questa data il datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale deve provvedere al versamento della quarta ed ultima rata, maggiorata dell'interesse di rateazione fissato nella misura di 0,00508603. Entro questa stessa data, il datore di lavoro che ha autoliquidato entro il 16 giugno 2018 ed ha scelto la rateazione, provvede al versamento della quarta ed ultima rata, maggiorando quanto dovuto degli interessi.
Va evidenziato, per opportuna conoscenza, che il pagamento rateale non è ammesso in ipotesi di conguaglio per cessazione del codice ditta.

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