Adempimenti

Conguaglio contributivo 2017 per i dipendenti pubblici

di Pietro Gremigni

L'Inps con la circolare 20 del 31 gennaio 2018 fornisce ai datori iscritti alla gestione dipendenti pubblici le indicazioni operative con riguardo alle operazioni di conguaglio previdenziale per il 2017, al fine di favorire la corretta applicazione dei massimali contributivi e delle aliquote da applicare all'imponibile.

Il conguaglio è richiesto in presenza di più redditi riconducibili al rapporto in essere o di diversi rapporti di lavoro subordinato avuti dal dipendente nel corso dell'anno. Se presente una o entrambe le casistiche, il datore dovrà effettuare un conguaglio previdenziale cumulativo, tenendo conto di tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

Nel caso in cui al 31 dicembre 2017 siano in corso più rapporti di lavoro subordinato, le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate dal datore di lavoro il cui rapporto di lavoro ha una data di inizio più remota.

Le operazioni devono essere effettuate al massimo con le denunce contributive del mese di febbraio 2018. Il termine per versare gli importi derivanti da tale adempimento è il giorno 16 del mese successivo, fermo restando, in ogni caso, il termine del giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni di conguaglio.

Tetti retributivi ai fini dell'aliquota aggiuntiva 1% - Per i dipendenti pubblici e privati è stata prevista l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dell'iscritto, nel caso in cui l'aliquota a carico del lavoratore sia inferiore al 10 per cento. L'1% si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per il 2017 è fissata a 46.123 euro, corrispondente a 3.844 euro mensili. Operativamente, l'Inps ricorda che la verifica deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto anche dei redditi da lavoro dipendente (o riconducibili ad esso) comunicati da altri soggetti nel corso del 2017.

Massimale per gli assicurati nel regime contributivo – La legge 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Tale massimale - pari a 100.324 euro per il 2017 - trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%, nonché, per la contribuzione relativa alla gestione per le prestazioni creditizie e sociali.
Il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte.
Nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi o contemporanei, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. In tali casi si rende necessario che il dipendente esibisca ai datori successivi al primo la certificazione unica rilasciata dal precedente datore o presenti una dichiarazione sostitutiva. Ciascun datore provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, fino al raggiungimento del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata, ove coesistano nel mese rapporti di lavoro subordinato, in modo proporzionale.

Massimale per dirigenti sanitari - In caso di nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, l'imponibile contributivo è sottoposto al massimale specifico indicato nell'articolo 3 del Dlgs 181/1997 fissato, per il 2017, a 182.874 euro. Il massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini pensionistici, compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%, nonché per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la contribuzione previdenziale.

Certificazione unica - I dati elaborati dalle operazioni di conguaglio previdenziale effettuati dal sostituto di imposta principale devono essere considerati anche ai fini della certificazione unica 2018.
La specifica sezione della Cu dedicata ai dati previdenziali della gestione pubblica deve essere compilata anche dai sostituti di imposta che, pur non avendo instaurato un rapporto di lavoro dipendente come nel caso dei comandi presso altra amministrazione, erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente riconducibili ad un rapporto di lavoro con iscrizione alla gestione pubblica.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©