Adempimenti

L'Agenzia chiarisce il termine per la conservazione elettronica delle dichiarazioni

di Salvatore Servidio

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29 gennaio 2018, n. 9/E, ha fornito un nuovo intervento chiarificatore in materia di individuazione del limite ultimo per preservare on line le varie tipologie di modelli fiscali dematerializzati.
La precisazione è fornita dall'Agenzia delle Entrate, in risposta a uno specifico interpello sulla conservazione dei documenti fiscali: il dubbio riguardava, in particolare, l'interrogativo se, per la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, debba essere considerata come data di riferimento per l'individuazione del termine di scadenza l'anno di presentazione della dichiarazione, ovvero l'anno del periodo di imposta a cui si riferisce la dichiarazione medesima.
In linea con un precedente chiarimento in tema conservazione di documenti virtuali, nel nuovo documento di prassi l'Amministrazione finanziaria chiarisce che nNell'ipotesi in cui sia necessario conservare elettronicamente modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione si deve fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione degli stessi modelli.
Nella richiamata precedente Risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E, l'Agenzia aveva affermato che l'obbligo di conservare on line i documenti fiscali entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi – nei sensi dall'art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, che rinvia all'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 -, è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA, pur se il momento di presentazione delle due dichiarazioni (Redditi e IVA) è oramai disallineato.
A titolo esemplificativo, un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1 gennaio/31 dicembre 2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA ed altri) al più tardi entro il 31 dicembre 2017 (da considerarsi 31 gennaio 2018, per effetto della proroga recata dall'art. 1 del D.P.C.M. 26 luglio 2017). …
Nel caso specifico trattato dalla Risoluzione n. 9/E/2018, in cui oggetto di conservazione sono i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento, per il calcolo del termine di scadenza per la conservazione occorre fare riferimento all'anno di produzione e trasmissione del documento. Così, ad esempio, per la dichiarazione annuale dei redditi 2017 (anno d'imposta 2016), trattandosi di un documento formatosi nel corso dell'anno 2017, il termine di scadenza per la relativa conservazione coinciderà con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, ossia il 31 gennaio 2019 (v. anche art. 1, comma 932, legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1 gennaqio 2018).

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