Adempimenti

Niente diffida accertativa se c'è sovraindebitamento

di Luigi Caiazza

La diffida accertativa impartita dagli ispettori del lavoro per il recupero, a favore dei lavoratori, di crediti patrimoniali non è sempre praticabile come precisato nell'interpello 2/2018 del ministero del Lavoro relativo al caso dei debitori soggetti a procedure di sovrindebitamento (quando il reddito dell'imprenditore non può far fronte ai debiti contratti) secondo l'articolo 6 della legge 3/2012.

Il quesito rivolto al ministero concerne la legittimità o meno della validazione, da parte del capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro, della diffida accertativa per crediti patrimoniali nel caso in cui tale diffida sia destinata a una azienda che abbia in atto un accordo di ristrutturazione del debito conseguente a procedura di sovra indebitamento in base all'articolo 6 della legge 3/2012.

La premessa essenziale è che, secondo l'articolo 12, comma 3, del Dlgs 124/2004, gli ispettorati territoriali del lavoro possono imprimere il valore di “accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo” alla diffida accertativa, ai fini del pagamento di crediti patrimoniali (derivanti dall'applicazione di contratti collettivi e/o individuali), solo se il titolo ha i requisiti di “certezza”, “liquidità” ed “esigibilità”. Tuttavia in caso di attivazione della procedura prevista dalla legge 3/2012 viene meno il requisito della esigibilità.

Tale parere ministeriale è supportato, in particolare, dall'articolo 10 della legge 3/2012 nella parte in cui stabilisce che “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.

Pertanto, secondo le conclusioni dell'interpello durante il periodo di inesigibilità dei crediti aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito, non potranno essere adottati, da parte dei competenti Ispettorati territoriali, provvedimenti di diffida accertativa secondo l'articolo 12 del Dlgs 124/2004 nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di sovrindebitamento.
Si tratta di una riserva di legge analoga a quella operante, nell'ambito di procedure fallimentari, di fronte ad una società fallita. Tuttavia, gli effetti obbligatori del decreto di omologa vengono meno in caso di revoca del decreto stesso e in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 12 della legge 3/2012.

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