Adempimenti

Pesca costiera, ridotto lo sgravio dal 1° gennaio 2018

di Paola Sanna

L'Inps, con messaggio 20 febbraio 2018, n. 771, ha fornito nuove istruzioni, alla luce della riduzione della misura dello sgravio concesso alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo sgravio contributivo Inps di cui all'articolo 6 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, era stato esteso alle imprese della pesca, nella misura del 70 per cento.

Tuttavia, questo sgravio è stato più volte oggetto di modifica nel corso del tempo e con decorrenza 1° gennaio 2017 il valore del beneficio si era fermato al 48,70%.
Successivamente, l'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto che con decorrenza 1° gennaio 2018 il beneficio sia fissato nella misura del 45,07%, procedendo ad un'ulteriore riduzione della misura dello sgravio.

È opportuno evidenziare che per la gestione operativa del conguaglio del beneficio in argomento, le aziende interessate procederanno, come di consueto, alla compilazione delle denunce Uniemens, valorizzando il codice "R830" presente nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

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