Adempimenti

Lavoratori dello spettacolo, superato il certificato di agibilità

di Giovanni Scoz

La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1097) ha introdotto nel settore spettacolo un'importante semplificazione per quanto concerne gli adempimenti amministrativi da porre in essere prima dell'evento artistico: dal 1° gennaio 2018 non serve più richiedere preliminarmente il certificato di agibilità quando sussistono tre determinate condizioni:

1) i lavoratori dello spettacolo vengono ingaggiati con un contratto di lavoro dipendente;

2) tali lavoratori espletino la loro attività in locali e strutture di proprietà del datore di lavoro (o di cui il datore di lavoro abbia un diritto personale di godimento);

3) i medesimi datori di lavoro sono in regola con i versamenti contributivi presso l'Inps.

Evidentemente, per il Legislatore, la preliminare "comunicazione unica" (modello Unilav) al Centro per l'Impiego, il successivo versamento dei contributi previdenziali e la trasmissione del modello Uniemens (che dettaglia i versamenti contributivi) sono ritenuti, finalmente, adempimenti sufficienti a formalizzare correttamente l'ingaggio dei lavoratori: in altre parole, la richiesta del certificato di agibilità (obbligo disposto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 708/1947) viene considerata (per la prima volta) un adempimento inutile e ridondante.
L'agevolazione è concessa a tutte le aziende e gli enti operanti nel settore spettacolo vale a dire i Teatri (compresi i Teatri Tenda), le imprese cinematografiche (nonché le imprese circensi), gli Enti (lirici e le Fondazioni), le Associazioni (riconosciute e non riconosciute), le Imprese di pubblico esercizio, gli Alberghi, le Emittenti radiotelevisive e gli Impianti sportivi. A giudizio dello scrivente, considerato lo spirito della norma, si ritiene che l'agevolazione dovrebbe essere estesa (anche se non espressamente citati) anche ai villaggi turistici, ai parchi divertimento, così come ai Jazz Club e agli Hotel (imprese di pubblico esercizio) che attivano, nei loro spazi, delle manifestazioni artistiche.

I lavoratori dello spettacolo coinvolti sono tutti i soggetti identificati nel primo comma (nei primi 14 punti dell'articolo 3) del D.Lgs. n. 708/1947, vale a dire: 1) Artisti lirici (nonché cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro); 2) Attori di prosa, di operetta, attori cinematografici (e allievi attori, mimi, attori di audiovisivi, attori di doppiaggio, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti); 3) Presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo; 4) Registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; 5) Direttori della fotografia e light designer; 6) Direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva; 6) Direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager; 7) Compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti; 8) Coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli; 9) Amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali; 10) Tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi; 11) Scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; 12) Arredatori, architetti; 13) Costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri; 14) Maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti).
Il comma in oggetto (1097) ribadisce, in calce, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità per le imprese precedentemente citate (sempre nel caso di svolgimento dell'attività in locali di loro proprietà) nei seguenti casi:
a)ingaggio di lavori autonomi (lavoratori inclusi nell'elenco da 1 a 14 dell'art. 3)
b)ingaggi di lavoratori autonomi (lavoratori inclusi nell'elenco da 1 a 14 dell'art. 3) legati da un contratto di prestazione d'opera "di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi (di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi).
In parole semplici, se viene meno il requisito del rapporto di lavoro dipendente (strutturato e continuativo) la norma agevolativa (anche alla sussistenza delle altre condizioni) viene meno.

Peccato. Ecco un'altra occasione sfumata, che obbliga gli operatori del settore che ingaggiano lavoratori autonomi (che sono quelli numericamente più rilevanti) a continuare a sprecare preziose energie amministrative dovendo trasmettere a due enti distinti (Inps e Centro per l'impiego) sia "il certificato di agibilità" che "la comunicazione Unilav", documenti che contengono esattamente le medesime informazioni.
Come ultima precisazione, il predetto comma ribadisce, se ce ne fosse bisogno, la possibilità per il lavoratore stesso di richiedere lui direttamente il certificato di agibilità: è questo il caso del "Lavoratore autonome esercente attività musicale", figura introdotta dal legislatore nel gennaio 2004 che permette a questi ultimi di richiedere direttamente il certificato di agibilità (che deve in ogni caso essere conservato dal committente) e di provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi (art. 3, cc. 98, 99 e 100, L. 350/2003) scardinando così il castello delle precedenti circolari Enpals che delegavano al datore di lavoro/committente gli obblighi contributivi.

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