Adempimenti

«Imprese sociali» e bilancio, così l’obbligo di redazione, deposito e pubblicazione

di Giovanni Di Corrado

Con nota n. 2491 del 22/02/2018, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risponde ad alcuni in materia di cooperative sociali, enti del Terzo Settore che hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali.

Bilancio e sindaci

È stato chiesto se le cooperative sociali siano tenute alla redazione, al deposito e alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del bilancio sociale e a far data da quanto sorga in capo agli enti in parola tale obbligo.
Il Ministero evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 «acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali» e ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola «si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili» con essa.
L'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale non è elemento qualificatorio della cooperativa sociale quale impresa sociale (qualifica data ex lege) ma effetto giuridico di tale qualificazione, considerato che non emerge alcun profilo di incompatibilità tra l'obbligo di redazione e deposito del bilancio sociale e la natura dell'ente.
Pertanto si ritiene applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale che l'articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 112/2017 impone alla generalità delle imprese sociali.
Il bilancio sociale è lo strumento che meglio attua i principi direttivi della riforma del Terzo Settore, che vedono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione e ha la funzione principale di rappresentare la gestione globale svolta in un arco di tempo ben definito da un'organizzazione.
Riguardo al profilo temporale di applicazione della norma, la redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 112/2017 deve avvenire nel rispetto di linee guida da definirsi con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore, dunque fino all'emanazione delle linee guida, si ritiene che l'adozione del bilancio sociale, il deposito e la pubblicazione assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito.

Sull'obbligo di nomina dei sindaci, la nota riporta che non sono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo 10 del Dlgs n. 112/2017 in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative.

Le attività di interesse generale

In merito al rapporto tra l'articolo 2 del Dlgs n. 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali, il ministero del Lavoro ritiene che, in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, l'ambito delle attività è individuato dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 381/1991 ovvero: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Secondo la nota, l'estensione dell'ambito della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi viene modificato in senso additivo attraverso l'inclusione di attività riguardanti: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e legge n. 112/2016; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi volti all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

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