Adempimenti

Il committente non esonera dalla sicurezza

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

In materia di sicurezza sul lavoro gli obblighi generali in capo al datore di lavoro non possono essere derogati. Pertanto, l'impresa appaltatrice che operi presso luoghi di lavoro di un soggetto committente deve provvedere agli obblighi relativi agli adempimenti relativi ai rischi specifici della propria attività, ai sensi di quanto disposto dal Dlgs 81/2008 (testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
E' tale, in sintesi, il parere espresso dalla Commissione interpelli presso il Ministero del lavoro con l'interpello 1/2018. Il quesito parte dal presupposto di una azienda che si trova nella condizione di non avere disponibilità giuridica esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto, ma utilizza locali del committente (spogliatoti, uffici, magazzini) ed eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, stanze, uffici, ambulatori, officine, ecc.).


In particolare, il quesito tendeva a conoscere se gli obblighi relativi alla nomina delle squadre addette gli interventi dell'emergenza e del pronto soccorso, di cui all'articolo 18, comma 1/b Tu, potessero ritenersi soddisfatti mediante la presa d'atto del piano di emergenza predisposto dal committente, ciò nell'ambito del principio di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 del Tu, che disciplina il rischio da interferenze (Duvri – documento unico valutazione dei rischi da interferenze).


La Commissione non ha però condiviso tale prospettata soluzione. Infatti, non ha mancato di ricordare che il Duvri viene redatto solo nei casi in cui esistano interferenze e che non vanno riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o limitare al minimo tali rischi.


Ne discende che il datore di lavoro, che operi presso luoghi di lavoro di un committente, sia tenuto ad attuare tutte misure di sicurezza comprese quelle per far fronte a situazioni che possano dar luogo a situazioni di emergenza come, ad esempio, uso di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.
D'altra parte ciò non toglie che, in considerazione di quanto previsto dal citato articolo 26, comma 1, lett. b), del Tu, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, debba fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.


Tutto ciò ha portato la Commissione a ritenere che la gestione dell'emergenza debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore e coordinatore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla cooperazione di cui al citato articolo 26 del testo unico

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©