Adempimenti

Comunicazioni dei lavori usuranti e delle lavorazioni a catena entro il 31 marzo

di Antonio Carlo Scacco

Entro il 31 marzo i datori di lavoro interessati, attraverso il modello LAV_US disponibile online presso il sito del Ministero del lavoro o Cliclavoro, devono comunicare i dati relativi allo svolgimento delle lavorazioni cosiddette “a catena” a trenta giorni dal loro inizio nonché il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.

Pensionamento anticipato per i lavori usuranti
Ai fini pensionistici coloro che hanno svolto lavori usuranti e che maturano i requisiti necessari al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2008, possono richiedere il pensionamento anticipato con requisiti agevolati (le vecchie quote ante legge Fornero) rispetto agli altri lavoratori. Da ultimo la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al precedente decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. Le lavorazioni interessate sono:
a) mansioni particolarmente usuranti (DM 19 Maggio 1999): ad esempio lavori in galleria, miniere, cassoni ad aria compressa ec;
b) attività prestate nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
c) al di fuori dei casi di cui sub b) le attività prestate per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
d) linee di catena, ossia lavorazioni all'interno di processi produttivi in serie, contraddistinte da un ritmo determinato e ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo (v. decreto legislativo 67/2011 art. 1, co. 1, lettera c) );
e) conduzione di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

I nuovi requisiti
Dal 1° gennaio 2017 il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Per la verifica del lavoro notturno a turni valgono regole particolari.

I lavoratori beneficiari delle agevolazioni, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, possono conseguire il trattamento pensionistico se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e:
- se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 (somma tra età e anzianità contributiva);
- se lavoratori autonomi, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6 .
Per i lavoratori notturni si aumentano di due anni l'età e la quota pensionistica se il lavoro notturno in un anno è stato svolto per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e di un anno se le giornate annue sono state da 72 a 77. Fino al 2025 i predetti requisiti non sono soggetti all'incremento per la speranza di vita. Inoltre dal 1° gennaio 2017 non si applica più il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Adempimenti dei datori di lavoro
Con nota 28 novembre 2011, prot. n. 39/0004724/06, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha reso note le modalità operative per la comunicazione, da parte dei datori di lavoro interessati entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento alla annualità precedente:
a)attraverso il modello LAV_US dei dati relativi allo svolgimento delle lavorazioni cosiddette “a catena” a trenta giorni dal loro inizio;
b)sempre attraverso il medesimo modello il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto lavorazioni usuranti.

Modalità operative
Il modello è disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/) . Per compilarlo è necessario accreditarsi al sistema se non si è ancora registrati.
Le sezioni sono le seguenti:
a)sezione datore di lavoro
b)sezione Inps: indicare la matricola aziendale e i codici relativi all'inquadramento
c)sezione Inail: indicare il codice cliente attribuito dall'Inail
d)sezione altri enti: indicare l'Ente previdenziale al quale l'azienda risulta iscritta e il rispettivo codice, oltre al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all'Albo imprese artigiane nonché il codice Ateco del settore di attività
e)sezione elenco unità produttive:
a.per quanto concerne le lavorazioni “a catena” indicare in questa sezione tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le predette lavorazioni. Successivamente, cliccando sull'apposito tasto posto in corrispondenza di ogni unità produttiva, si inseriscono i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività a catena. In questo modo tali nominativi saranno già precompilati al momento della comunicazione annuale. In questa sezione si deve inserire anche la data di inizio delle attività a catena, in forma gg/mm/aaaa oppure cliccando sull'apposito calendario:
b.per le lavorazioni usuranti si procede in modo analogo. Si inseriscono tutte le sedi territoriali nelle quali l'azienda svolge le attività usuranti e successivamente, in corrispondenza di ogni unità produttiva, si inseriscono i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti (nome, cognome, codice fiscale, periodo in cui si è svolta la lavorazione). Le opzioni disponibile sono: Numero di giorni dell'effettivo svolgimento dei lavori usuranti o Intero anno lavorativo.
f)Nella sezione dati di invio si conferma quanto inserito e si termina la procedura cliccando “Invia modulo”. Se il soggetto che effettua la comunicazione è diverso dal datore di lavoro, in questa sezione deve indicare i propri dati identificativi.

Sanzioni
Ai sensi dell'art. 5, co. 3, del decreto legislativo 67/2011, in caso di omissione delle comunicazioni si applicano le sanzioni amministrative da euro 500 ad euro 1.500, previa diffida ad adempiere.

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