Adempimenti

Per le Casse sanitarie salta la deduzione sui premi-rimborso

di Maria Carla DeCesari

Non sono deducibili i contributi a una Cassa di assistenza sanitaria che coincidano o siano molto vicini all’importo della prestazione rimborsata al lavoratore.

L’agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E del 28 marzo, dedicata a welfare e premi di risultato, censura la pratica delle cosiddette Casse-lavatrici: il sistema, in pratica, funziona in modo che il valore del servizio corrisposto al lavoratore non sia superiore all’importo dei contributi versati.

Per l’Agenzia in questi casi non si può ottenere la deduzione dal reddito dei contributi, ma deve applicarsi il regime della detrazione per le spese rimaste a carico dell’assistito.

La specificazione delle Entrate arriva commentando l’articolo 51, comma 2, lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi secondo cui i contributi versati dal datore di lavoro a enti e casse che svolgono assistenza sanitaria (secondo i criteri fissati dal ministero della Salute) sono deducibili fino a 3.615,20 euro.

Lo schema delle cosiddette Casse-lavatrici si fondava sulla doppia convenienza per coloro che pagano un premio ad hoc per coprire determinate prestazioni sanitarie, in molti casi già ricevute: non solo si aveva il rimborso delle fatture presentate ma si giocava anche sull’aiuto del Fisco con la deducibilità dal reddito dei contributi versati.

Per le Casse, invece, c’è la possibilità di immagazzinare nominativi e fare massa rispetto alle strutture sanitarie che erogano le prestazioni in modo da spuntare condizioni più favorevoli per gli altri iscritti.

Ora l’agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione, se il premio coincide con il rimborso, non spetta. Resta aperta la chance della detrazione per la quota di spese non rimborsate, ma è chiaro che il gioco, a questo punto, è scoperto.

La circolare 5 delle Entrate si occupa anche della possibilità di convertire il premio di risultato in contributi sanitari alle Casse con finalità assistenziali.

Dal periodo d’imposta 2017 - in seguito alle leggi di Bilancio 2016 e 2017 - «non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente» i contributi versati a Casse con finalità esclusivamente assistenziali che sono frutto dello scambio con un premio di risultato.

In questa ipotesi, i versamenti possono essere «anche aggiuntivi a 3.615,20 euro», che costituisce l’ordinario limite di deducibilità. A 3.615,20 euro «potrà infatti aggiungersi l’ulteriore importo di contributi esclusi dal reddito nel limite massimo di 3mila euro».

Chiariscono, infine, le Entrate: «In assenza di specifiche disposizione tornano applicabili i principi generali in base ai quali la deduzione o detrazione degli oneri è possibile nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente, condizione che non sussiste qualora la spesa sia sostenuta o rimborsata a seguito di contributi dedotti dal reddito o che non hanno concorso alla formazione del reddito, come nel caso di contributi versati in sostituzione di premi di risultato agevolabili».

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