Adempimenti

Fis, chiarimenti su tetto aziendale e prestazioni

di Luca Vichi

Come si ricorderà la Legge finanziaria 2018 ha modificato il limite delle prestazioni erogabili da parte del Fondo di integrazione salariale Fis, che ora sono determinate in misura non superiore a 10 volte (4 volte nella previgente versione) l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (cosiddetto “tetto aziendale”).

In materia interviene l'Inps che, con il messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, fornisce alcune interessanti precisazioni anche in materia di assegno ordinario, assegno di solidarietà e modalità di presentazione della domanda di prestazione.

Il nuovo limite alle prestazioni
L'Istituto precisa come la modifica al tetto aziendale comporti anche l'abrogazione del comma 4, articolo 44 del Dlgs n. 148/2015. Ne consegue che ora, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal fondo di integrazione salariale in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Assegno ordinario e di solidarietà
In merito invece alla durata dell'assegno di solidarietà il messaggio precisa come questa venga computata, con riferimento a ciascuna unità produttiva:
• nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile;
• per intero oltre i 24 mesi.

Domanda con ticket
Per quanto attiene, infine, le modalità di inserimento del ticket per le domande di prestazioni dei fondi di solidarietà l'Inps chiarisce come lo stesso debba essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on-line, attraverso l'apposita funzionalità “Inserimento ticket” all'interno della procedura di inoltro della domanda stessa e non tramite l'applicativo “Gestione ticket”.

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