Adempimenti

Il calcolo dell’assegno di ricollocazione potrebbe penalizzare i lavoratori più facilmente occupabili

di Antonio Carlo Scacco

La delibera Anpal numero 14 del 13 aprile 2018, adottata in sostituzione della precedente delibera numero 3 del 14 febbraio 2018 e in esito ai risultati della sperimentazione, ha indicato le nuove modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione, in vista della sua entrata a regime (prevedibilmente dal prossimo mese di maggio).

Nella delibera viene proposta una apposita formula per il calcolo dell'assegno di ricollocazione:
Adr = m + (p – 0,5) x 2 x (M – m)
dove:
Adr è l'importo dell'assegno
p è l'indice di profilazione variabile tra 0 e 1 (per i valori inferiori a 0,5 si assume Adr = m)
m è l'importo minimo dell'assegno per la specifica tipologia contrattuale, variabile tra 250 euro (Regioni “meno sviluppate”) e 1.000 euro (contratto a tempo indeterminato, compreso apprendistato)
M è l'importo massimo dell'assegno per la specifica tipologia contrattuale variabile tra 1.250 euro (contratto a termine compreso fra 3 e 6 mesi) e 5.000 euro (contratto a tempo indeterminato, compreso apprendistato)

L'indice di profilazione è una quantità variabile tra 0 (corrispondente al massimo vantaggio occupazionale, ossia pari alla possibilità nulla di restare senza impiego nei prossimi 12 mesi) e 1 (massimo svantaggio occupazionale, ossia probabilità totale di restare disoccupati nei prossimi 12 mesi).

Come si vede, il profiling del destinatario della misura di politica attiva è fondamentale nella determinazione della misura dell'assegno. Ad esempio, con un indice di profilazione pari a 0,8, sede nella Regione non appartenente a quelle “meno sviluppate”, contratto a tempo indeterminato, si ha:
Adr = 1.000 + (0,8 – 0,5) x 2 x (5.000 – 1000) = 3.400

Stando alla formula diffusa dall'Anpal, per i profiling compresi tra 0 e 0,5 l'assegno è sempre uguale al minimo (m), il che potrebbe indurre i soggetti erogatori del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione, soprattutto se privati, a non “investire” eccessivamente in queste tipologie di lavoratori. A ciò si aggiunge il rischio che, anche in caso di “successo occupazionale” (la delibera prevede una non esaltante 33% di probabilità di successi), il lavoratore non conservi il posto. In tale caso l'Anpal procede al recupero fino al 100% dell'assegno erogato (ad esempio, nel caso di un rapporto a tempo indeterminato che cessi nei tre mesi successivi alla stipula).

Non è chiaro se in questi casi spetti al soggetto erogatore dell'assistenza intensiva almeno la Fee4Service a titolo di rimborso spese (pari a 106,50 euro, corrispondente a una stima di tempo pari a 3 ore di attività svolte per il primo colloquio e la stipula del programma di ricerca intensiva), tenendo conto che il numero massimo di ore riconoscibili a titolo di Fee4Services non può essere superiore a sei volte il numero dei successi occupazionali ottenuti dalla sede operativa.

Ragioni di equità suggerirebbero una risposta positiva (in caso negativo vi sarebbe una perdita netta a carico del soggetto erogatore), ma la delibera sul punto nulla dice. Parimenti non è chiara l'incidenza della mancata conservazione del posto dovuta a colpa del lavoratore (ad esempio per licenziamento giustificato) sulla compensabilità dell'assegno percepito dal soggetto erogatore.

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