Adempimenti

Tirocini irregolari nel mirino dell’Ispettorato

di Matteo Prioschi

Il tirocinio extracurriculare che riguarda attività elementari e ripetitive per cui non è necessaria attività di formazione; quello attivato nei confronti di un ex dipendente, oppure quello che riguarda un'attività essenziale dell'azienda: sono alcune delle situazioni che possono portare alla trasformazione del tirocinio stesso in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Con la circolare 8/2018 pubblicata ieri, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni al personale ispettivo in merito all'individuazione di fenomeni di elusione relativi ai tirocini formativi e di orientamento anche alla luce delle linee guida in materia approvate il 25 maggio 2017 dalla Conferenza Stato-Regioni.

L'Inl evidenzia che i tirocini sono uno degli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza di quest'anno e uno degli obiettivi prevede, anche tramite la collaborazione con le Regioni, l'individuazione di possibili fenomeni di elusione, come «il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l'attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all'organico aziendale».

L'abuso di questa forma contrattuale nei mesi scorsi è diventato particolarmente evidente dopo la pubblicazione sul sito internet gestito dal ministero del Lavoro per l'incontro tra domanda e offerta di manodopera di tirocini ad esempio per muratori (si veda il Sole 24 Ore del 2 novembre 2017).

L'Ispettorato sottolinea che in caso di accesso ispettivo, occorre valutare le modalità di svolgimento del tirocinio che deve essere funzionale all'apprendimento e non all'esercizio «di una mera prestazione lavorativa». Nella circolare vengono elencate una serie di situazioni che possono portare alla trasformazione in un contratto a tempo indeterminato. Oltre a quelle già citate, si contano la coincidenza tra soggetto promotore e quello ospitante, una durata inferiore al minimo previsto dalla legge regionale; l'utilizzo del tirocinante per sostituire i dipendenti assenti o durante periodi di picco dell'attività; impiego del tirocinante per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quanto stabilito dal piano di formazione individuale.

Altri indici di irregolarità sono costituiti dall'inserimento del tirocinante in team di lavoro o la gestione delle presenze e delle assenze come per i dipendenti.

Nella circolare si evidenzia, inoltre, che le linee guida hanno introdotto un apparato sanzionatorio articolato in base alla sanabilità o meno delle violazioni delle regole regionali. In caso di violazioni non sanabili relative:
• ai soggetti titolati alla promozione;
• alle caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante;
• alla proporzione tra organico aziendale e tirocinanti;
• alla durata massima del tirocinio;
• al numero di tirocini contemporanei;
• al numero o percentuali di assunzione dei tirocinanti già ospitati;
• alla convenzione e al piano formativo;
È prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio.

Fanno scattare un invito alla regolarizzazione:
• l'inadempienza dei compiti previsti per i soggetti ospitanti e promotori e per i tutor;
• violazioni della convenzione o del piano formativo se la durata residua del tirocinio consente di rimediare;
• superamento della durata massima prevista ma senza superamento del limite regionale;
in quanto ritenute irregolarità sanabili.

Infine l'Inl ricorda che il tirocinio richiede la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego che può essere effettuate da soggetto promotore oltre che da quello ospitante. Fanno eccezione i tirocini promossi dalle scuole nell'ambito dei percorsi di alternanza studio-lavoro.

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