Adempimenti

Per gli agricoltori sgravio contributi Inps anche senza altre compensazioni

di Roberto Caponi

Le imprese agricole colpite da avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano riportato danni alla produzione lorda vendibile in misura superiore al 30%, possono chiedere lo sgravio dei contributi previdenziali all'Inps, anche nel caso in cui non abbiano avanzato domanda alle autorità regionali territorialmente competenti per accedere alle altre misure compensative previste dal Dlgs 102/2004.

Lo ha chiarito l'istituto di previdenza con il messaggio 2082/2018, precisando che in tal caso la valutazione sull'entità del danno riportato debba essere effettuata a cura delle sedi dell'Inps stesso sulla base delle delibere regionali e della documentazione fornita dalle aziende agricole interessate (fatture, fotogrammi, dati contabili e ogni altra documentazione utile).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di sgravio contributivo, in assenza di una espressa indicazione legislativa, il messaggio precisa che l'istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo all'evento calamitoso, sempreché risulti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto autorizzativo del ministero delle Politiche agricole.

Il messaggio ricorda altresì che lo sgravio contributivo spetta alle imprese agricole individuali condotte da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla relativa gestione previdenziale, nonché alle società agricole di persone e di capitali a determinate condizioni: nelle società di persone quando almeno 50% dei soci sia coltivatore diretto ovvero quando ci sia almeno un socio Iap; nelle società di capitali o cooperative quando almeno un amministratore (che sia anche socio per le cooperative) abbia la qualifica di Iap.

Possono accedere ai benefici in questione anche le cooperative di imprenditori agricoli che svolgono solo le attività connesse (di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile), utilizzando prevalentemente prodotti dei soci, ovvero che forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Non possono invece beneficiare dello sgravio le imprese non agricole che effettuano la raccolta dei prodotti ortofrutticoli e che inquadrano previdenzialmente gli operai addetti a tale attività in agricoltura in base all'articolo 6, lettera d, della legge 92/1979. Il parziale esonero riguarda i contributi previdenziali e assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi all'evento calamitoso.

La misura dello sgravio varia in relazione all'entità del danno alla produzione lorda vendibile (Plv) ed è pari 17 % (nel caso in cui il danno alla Plv sia compreso tra il 30 e il 70%) e al 50% (nel caso in cui il danno alla Plv sia superiore al 70%). Da ultimo, il messaggio Inps chiarisce che gli sgravi contributivi rientrano tra gli aiuti di Stato in esenzione e che quindi non sono soggetti né a procedura di autorizzazione né ai limiti cosiddetti de minimis (15mila euro in tre esercizi finanziari). Ciò in virtù del regolamento Ue 702/2014 che ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Ue, anche gli aiuti di stato “destinati a compensare i danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©